Stage nazionale di Cattolica FIKBMS 2011 Kettlebell e Krav Maga – Difesa Personale-

E’ con immensa gioia che colgo l’occasione di notiziarvi, che nell’ambito dello stage nazionale FIKBMS che si terrà a Cattolica i giorni 23, 24, 25 di aprile 2011,  per quanto riguarda i nuovi settori  legati alle kettlebell negli sport da combattimento e alla difesa personale, la Federazione stessa ha scelto di avvalersi della professionalità e l’esperienza dell’ Istruttore Gianmarco Moretti e del Maestro Luca della Rosa.

 A seguire potete leggere il programma di quei giorni  che metterà a disposizione numerosi nomi di fama mondiale in ogni settore per sport di contatto con stage stratosferici:

 

             

 

 

 

 

F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A

K I C K B O X I N G , M U A Y T H A I , S A V A T E , S H O O T B O X E

 

STAGE 201 1

PRESENTAZIONE

Cari Amici,

Come già preannunciato sono a confermarvi che lo STAGE ANNUALE

PER D.T. DI SOCIETA’ si terrà dal 22 al 25 Aprile a Cattolica.

Purtroppo non vi erano altri “ponti” a calendario in cui infilare il nostro

appuntamento annuale e il Consiglio Nazionale ha così deciso che

quest’anno passeremo la Santa Pasqua INSIEME!

Perché no?, del resto.

La riviera romagnola è ospitale; la cucina dell’HOTEL WALDORF

PALACE è molto valida e ormai collaudata; per le mogli e/o le compagne

al seguito, la Federazione ha poi stipulato una convenzione con le TERME

DI RICCIONE che sono dotate di un’ottima SPA: insomma dovremmo

riuscire ad unire l’utile al dilettevole e garantire a tutti ottimi allenamenti e

qualche ora di relax e svago: i perfetti elementi per una breve vacanza.

Qui di seguito il programma…

Per la KICKBOXING

Lo STAGE di quest’anno ha il piacere di

proporre per la prima volta ai nostri

associati: un personaggio che ha scritto

alcune pagine storiche negli sport da

combattimento: parliamo dell’olandese

FRED ROYERS, che negli anni 80

svariava dal Karate al Full Contact (mitici i

suoi due incontri con il francese Youssef

Zenaf,), dalla Thai Boxe alla Savate. E’

stato un atleta eclettico e che ha raggiunto

vette altissime di rendimento. Fred Royers

sarà con noi per la prima volta e ci porterà

tutta la sua esperienza in materia.

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Avremo poi alcuni graditi ritorni, come quello di

TOMAZ BARADA (nella foto a sin.), attuale

direttore tecnico della squadra slovena WAKO di

Light Contact, già pluricampione di Taekwondo

ITF, campione del mondo WAKO nonché

campione del mondo WAKO-PRO.

Con lui, un grande Maestro olandese di

Taekwondo ITF che recentemente si è unito alla

nostra Federazione, un personaggio che vive nel

nostro paese da tanti anni ormai: il Maestro

WIM BOS (nella foto a destra), anche segretario

generale della Federazione Internazionale di

Taekwondo che offrirà metodiche di

allenamento nell’uso dei calci che sono parte

fondamentale della Kickboxing come di

qualunque altra disciplina.

Vicino a questi campioni e docenti internazionali, FIKBMS schiera il suo

nutrito stuolo di tecnici federali che affiancheranno gli ospiti stranieri nelle

lezioni pratiche:

Semi contact

EMANUELE BOZZOLANI e GIANFRANCO RIZZI, che condurranno anche

allenamenti collegiali di tutti gli azzurrabili seniores, in vista dei

Campionati del Mondo WAKO che quest’anno avranno luogo a Dublino

verso la fine di Novembre.

Semi contact cad/jun

ROBERTO MONTUORO, GIORGIO LICO

Light contact

FEDERICO MILANI, RICCARDO WAGNER

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Light contact cad/jun

MASSIMO CASULA

Kick light

BRUNO CAMPIGLIA

K1 rules

CLAUDIO ALBERTON, GIORGIO IANNELLI, ALFIO ROMANUT

Low kick

RICCARDO BERGAMINI, MASSIMO RIZZOLI

Full contact

MASSIMO LIBERATI, DONATO MILANO

MUAY THAI

Dalla Tailandia avremo il piacere di ospitare

NOONTACHAI KIAETWANLOP (nella foto a

sin.), campione del Rajadamnerm Stadium fino al

2008, conosciuto per le sue vittorie contro Buakaw

Por Pramuk, Sarmkor, e nei circuiti italiani per la sua

spigliatezza didattica e vittorie sui ring milanesi. Sarà

coadiuvato da DIEGO CALZOLARI, direttore

tecnico delle squadre azzurre seniores di Muay Thai.

SAVATE

Per il settore Savate LUDOVIC FORNÉS:

3 volte Vice Campione di Francia di Savate Boxe

Française; 2 volte Campione di Francia di Savate;

Campione del Mondo; Campione d’Europa;

Vincitore degli Internazionali di Russia,

Cameroun, Cuba; Vincitore del Torneo dei

Balcani (designato miglior combattente del

torneo); Vincitore del torneo mondiale nei – 65

kg Full Contact; 91 combattimenti, 76 vittorie,

40 Ko.

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SHOOT BOXE

Per la Shoot Boxe (ma anche per gli amanti delle

emergenti MMA) un altro italiano doc, MICHELE

VERGINELLI (nella foto a destra), ex campione di

Kickboxing poi passato armi e bagagli alle MMA

appunto, in cui ha combattuto dal Brasile agli Stati

Uniti.

Accanto a lui, come sempre, il nostro coordinatore

nazionale, il Maestro PATRIZIO RIZZOLI (a sin.)

che, coadiuvato dal Campione del mondo

ARMANDO CICCARELLA (foto a dx), dirigerà un

CORSO INTENSIVO per il

conseguimento della qualifica di

ALLENATORE di Shoot Boxe. Il corso sarà aperto

a tutti gli iscritti allo stage. Al termine delle lezioni ci

sarà un esame per il riconoscimento del livello

raggiunto. Programma del corso e orari delle lezioni

verranno divulgati in loco al momento dell’accredito.

Nell’ambito dello stage il Maestro RIZZOLI, affiancato

dall’atleta azzurro MARCO SANTI (foto a sin.), terrà

anche il collegiale azzurrabili di Kick Jitsu, Shoot Boxe e

MMA in vista dei primi Campionati del Mondo della

World Mixed Martial Arts Federation (WMMAF)

che si terranno a Odessa (Ucraina) dal 31 Maggio al 4

Giugno 2011.

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Nuovo settore!

DIFESA PERSONALE

Tra le novità di quest’anno, i maestri LUCA DELLA

ROSA (nella foto a destra) e MARCO MAGLIANO

(sotto nella foto) metteranno a disposizione le loro

conoscenze nell’uso dei KETTLEBELL nella

preparazione fisica degli atleti di sport da

combattimento.

Inoltre, in collaborazione con l’Istruttore

GIANMARCO MORETTI, si occuperanno

anche di DIFESA PERSONALE perché,

com’è noto, quest’anno la Federazione ha

aperto un settore dedito a questo aspetto degli

sport da combattimento.

LEZIONI PRATICHE: DOVE?

L’aver anticipato le date dello Stage annuale, in concomitanza con la Pasqua,

è dovuto al fatto che il palazzetto di Cattolica fosse già stato

precedentemente occupato da altro organizzatore per la pallavolo.

Tuttavia abbiamo trovato un’altra palestra disponibile a Cattolica, quella di

Via Del Orto (ex Scuola Emilio Filippini).

Sicuramente tutti gli allenamenti di Kickboxing avranno luogo presso il

palazzetto di MISANO ADRIATICO e nella tenso-struttura adiacente,

che distano dall’Hotel Waldorf Palace poco più di 2 chilometri.

Il programma dettagliato con luogo e orari delle lezioni verrà stilato

giornalmente e sarà a disposizione di tutti i corsisti.

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LEZIONI TEORICHE

Tutte le lezioni TEORICHE avranno luogo presso la SALA

CONGRESSI del WALDORF PALACE HOTEL, ancora una volta il

Quartier Generale dello Stage 2011.

Ciò detto dei contenuti tecnici, è chiaro che avremo anche dei docenti di

chiara fama per una serie di lezioni teoriche.

Siamo lieti di annunciare che il Dott. MARCO

CERIANI, noto nutrizionista e appassionato di

Muay Thai, terrà lezioni sull’importanza

dell’alimentazione nella preparazione di un atleta.

Tra i relatori, avremo poi anche i nostri

tecnici MASSIMO LIBERATI, a sin.,

(grande passato da campione e attuale

dirigente periferico) e DONATO MILANO, nella foto sotto a dx, (anche lui

grande campione di un recente passato e allenatore di 4° livello europeo

CONI) che nel corso delle loro lezioni teoriche tratteranno i seguenti temi:

MODELLO DI PRESTAZIONE DELLA

KICKBOXING

- Analisi delle capacità metaboliche e condizionali

finalizzate alla kickboxing

- L’importanza delle capacità cognitive nella

kickboxing

- Metodologie di allenamento

LA FIGURA DEL COACH

- Aspetti psicologici e comportamentali del coach in gara

- Rapporto con l’atleta (transfert)

- Recettività dell’atleta in gara

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ADESIONE STAGE

Lo scopo dello Stage è quello di favorire in modo efficace l’incontro tra i

nostri associati e i quadri formativi, è anche un modo per arricchire la

propria esperienza tecnica e di studi e rappresenta un’opportunità per

scambiarsi conoscenze e acquisirne di nuove. Vuole essere, quindi, un

condividere per unire. Per questa ragione quest’anno lo stage non avrà

distinzioni di livello. Tutti potranno fare tutto… se lo desiderano, anche

seguire le lezioni teoriche. Lo stage è dunque aperto ai tesserati

FIKBMS in possesso almeno della cintura blu. Si coglie comunque

l’occasione per ricordare l’importanza che ha lo stage in particolare per i QT,

la partecipazione è resa obbligatoria per i DT di società e quindi per

tutti gli Istruttori e Maestri in attività. Il regolamento infatti prevede che

ogni tre anni si partecipi a un aggiornamento federale per il mantenimento

della qualifica.

Quota di partecipazione: Euro 90,00 a persona.

I Direttori Tecnici che hanno già anticipato la quota in fase di affiliazione

non pagheranno supplementi, ma dovranno portare con sé la

documentazione attestante il versamento avvenuto.

CORSO FORMAZIONE ARBITRI

Si terrà uno Stage obbligatorio di aggiornamento riservato ai

responsabili dei corsi di formazione regionali che sarà tenuto dalla CNA

(Commissione Nazionale Arbitri).

Si invitano dunque i vari presidenti di Comitato Regionale ad inviare i loro

RESPONSABILI al fine di uniformare regole e regolamenti di questo

delicato settore.

SESSIONE D’ESAME PASSAGGI DI GRADO

Il giorno 25 Aprile dalle ore 9:00 alle 12:30 nei Palazzetti di pertinenza.

(Vedasi Regolamento e Modulo adesione online.)

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RIUNIONI

Lo Stage Nazionale è anche il momento principale per l’incontro dei

dirigenti federali coi commissari e i presidenti di comitato regionale. Presso

il WALDORF PALACE Hotel avrà luogo infatti una riunione con tutti

loro, nonché, successivamente, la riunione del Consiglio Federale per

sviscerare tutte le problematiche inerenti la nostra attività.

All’interno dello Stage dunque sono convocati i seguenti appuntamenti:

- Riunione del Consiglio Nazionale FIKBMS – il giorno 22 Aprile dalle

ore 18:00 alle 21:00 ca. (da confermare)

- Riunione dei Presidenti di Comitato e Delegati regionali – il giorno

23 Aprile dalle ore 16:00 alle 18:00 ca per approfondire l’andamento

federale nelle varie regioni nonché la gestione contabile dei comitati.

Al termine della riunione e’ d’obbligo la partecipazione di tutti i Presidenti

e Delegati regionali alla presentazione tenuta dalla segreteria federale

(Elisabetta e Barbara) su come utilizzare al meglio il gestionale online, non

solo per le affiliazioni e i tesseramenti ma anche per l’aggiornamento del

record personale degli atleti sport da ring. Inoltre verranno presentati i

formulari e la modulistica prescelta per l’invio dei risultati di qualsiasi tipo di

gara (regionali, interregionali, gala) allo scopo di uniformare la raccolta dati.

- Riunione Promotori FIKBMS – il giorno 23 Aprile dalle ore 18:00 alle

20:00 ca.

- Riunione delle commissioni tecniche – il giorno 24 Aprile dalle ore

18:00 alle 20:00 ca per confrontarsi e sviluppare le tematiche attinenti il

settore tecnico federale.

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LOCATION

Anche per quest’anno il nostro Quartier Generale sarà l’HOTEL

WALDORF PALACE che è situato sul litorale di Cattolica e molte delle

sue camere hanno infatti vista mare. Si trova a pochi minuti dal centro

cittadino, a 10 km dalla Repubblica di S. Marino (che può essere una meta

turistica) e a 5 km da Riccione, una delle capitali del tempo libero della

costiera romagnola. L’albergo è dotato di ampio parcheggio e garage privato.

E’ completamente climatizzato, ha una sua spiaggia convenzionata, una

palestra attrezzata, bagno turco, raggi U.V.A., due piscine riscaldate. L’hotel

dispone di ampie ed accoglienti sale di soggiorno, sala TV, due bar, sala

ristorante per 400 persone e sala per la piccola colazione.

Le camere sono dotate di TV satellitare, cassaforte, balcone, aria

condizionata, servizi privati, frigo bar su richiesta.

Nel prezzo convenzionato a “PENSIONE COMPLETA”, sono incluse le

bevande, il caffè dopo i pasti principali, il “PARTY Pasquale” finale

(Domenica sera 24 Aprile), diploma di partecipazione.

La sistemazione è da intendersi in camere doppie con sconti adeguati per

triple e quadruple e per i bambini.

NB: NON SONO PREVISTI TRANSFER

AFFRETTATEVI QUINDI NELLA PRENOTAZIONE!!

Arrivi da Venerdì mattina. All’arrivo gli ospiti dovranno provvedere alla loro

registrazione presso la reception dell’albergo Waldorf Palace secondo le

necessità prenotate direttamente, quindi dovranno passare presso il point

office FIKBMS, che si troverà all’interno dell’Hotel, per l’accredito allo stage

(dove verrà consegnato il gadget di benvenuto agli stagisti e il pass dello

stage). Le camere singole non sono previste, salvo rari casi. Questo per dare

modo agli associati di cercare di soggiornare quasi tutti presso la stessa

struttura (chiaramente, esaurite le camere al Waldorf, gli ospiti saranno

alloggiati in altro albergo di stesso livello e della stessa società. La

disponibilità è in camere doppie, triple e quadruple (a richiesta): siete pregati

pertanto di organizzare le comitive suddividendo i vari gruppi.

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DAL 22 APRILE AL 25 APRILE 2011

PREZZI NETTI AL GIORNO A PERSONA IVA INCLUSA

PENSIONE COMPLETA in camera doppia per persona al giorno € 65,00

Percentuali di sconto per il terzo/quarto letto in camera:

da 0 a 2,99 anni (ossia 3 anni non compiuti)

da 3 a 4,99 anni (ossia 4 anni non compiuti)

da 5 a 9,99 anni (ossia 10 anni non compiuti)

da 10 in poi

GRATIS

-50%

-30%

-10%

Costo singola € 90,00

M o d a l i t à d i p a g a m e n t o : R i m e s s a d i r e t t a a l l ’ a r r i v o , c o n g u a g l i o

a l l a p a r t e n z a p e r g l i e x t r a i n g e n e r e ( t e l . , s e r v i z i e x t r a e

t u t t o q u a n t o n o n c o n t e m p l a t o n e l l a p r o p o s t a )

Vedasi Allegati:

Modulo Iscrizione Stage, Modulo prenotazione alberghiera, Modulo sessione esami

Insomma, lo STAGE DI CATTOLICA 2011 è un avvenimento da non

perdere e al quale speriamo che, come sempre, interverrete numerosi.

In attesa di vedervi presto dunque, il nostro più cordiale saluto!

La Dirigenza e la Segreteria Federale

FIKBMS – Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate e Shoot Boxe

Via A. Manzoni 18, 20900 Monza (MB), Tel. 039 321804, Fax 039 2328901, www.fikbms.net

E-mail: segreteria@fikbms.net barbaraf@fikbms.net tesseramenti@fikbms.net

 

 

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Caro Karate ti scrivo

Ho recentemente assistito di persona al convegno di Firenze nel salone del duegento riguardo la nascita del karate in Italia.

Ebbene molte cose le conoscevo già grazie al mio maestro che ha fatto parte di quegli anni, e pertanto grazie al cielo la verità sullo sviluppo di tale disciplina era a me già nota.

Ho ascoltato molto da vicino i commenti, gli interventi che sono stati fatti, e devo dire che mi ha fatto molto piacere ascoltare Maestri così importanti e storici che con la loro esperienza hanno dato modo ai presenti di evocare un tempo oramai remoto spiegando i contenuti di allora e le loro motivazioni e sviluppi in materia adesso.

Progetti tutti molto belli, ma devo dire che io personalmente non ho avuto e non avrei avuto neanche modo di parlare, ma se avessi potuto ne avrei avute di cose da dire.

Sapete là di fronte a quella rievocazione storica, tutti i presenti erano… che dire assuefatti ed estasiati, ma forse dentro alcuni di loro aleggiava quella sorta di differenza pseudo-gerachica che da tempo affligge i sostenitori del karate in italia.

L’onnipotenza dell’arte aleggiava anche la dentro e non poteva venire fuori perchè erano i fatti concreti e documentati che prendevano il sopravvento e non si poteva mentire ed ipotizzare.

Vedete tutti ma proprio tutti si sono spinti a “pubblicizzare” in modo concreto le loro federazioni cercando di spiegare che nella diversità tra le une e le altre organizzazioni in realtà c’era del suo bello e delle visioni personali, e che quindi dimostravano che il loro impegno è assolutamente puro e distante dal commerciale.

Ma in relatà fino a quel momento si sono fatti male l’uni con gli altri, fino ad un attimo prima hanno organizzato campionati del mondo e campionatini meno ufficiosi da dove escono troppi campioni, senza togliere nulla all’atleta  e chi si impegna per parteciparvi. Hanno parlato del diritto di non essere campioni, ma non vedo questo se ogni federazione si permette di creare campioni di qualunque genere ogni anno, ed andare ad incalzare in maniera esponenziale il proprio palmeiras o quello di società numerose che portano lucro attraverso le innumerevoli iscrizioni. Hanno parlato di tutto meno che dei problemi del perchè il karate è scomparso; del perchè il romanticismo si è perso, del perchè si preferiscono intraprendere altri percorsi e abbandonare il tradizionale.

Nessuno ma proprio nessuno ha affrontato questo problema. L’unica cosa, e giustissima, che hanno saputo dire è che il karate deve essere introdotto nelle scuole e nei percorsi di studi motori e nei centri di riabilitazione, grazie alle sue peculiarità e caratteristiche, sono tutti concordi quando si parla di benessere e filosofia, ma se una persona vuole efficacia deve studiare o no karate?

Ebbene il karate ha commesso degli errori, e questi errori, lo dico da karateka convinto, sono da imputare a quelle stesse persone che hanno cominciato dopo la seconda generazione del karate in Italia. Si non voglio essere cattivo e forse mi metterò contro a molte persone. Ma io sono puro e a 360 gradi e dico quello che credo e penso sull’argomento Karate oggi.

Hanno fatto di tutto per assicurarsi denaro dal karate, hanno regalato dan, perchè gli anni di studio erano troppi e insegnare a maturare nel giusto tempo era troppo troppo impegnativo, la gente vuole tutto e subito; oppure perchè a livello federale il potere va suddiviso con chi è dello stesso parere.

 Hanno preso per il culo le persone con la difesa personale, che non esiste!, pensando di potere insegnare a tutti le stesse cose e che non esistessero differenze individuali. Hanno sempre considerato e suddiviso le classi in gradi e cinture di basso o alto livello, quando invece possiamo imparare da tutti se si è reali, hanno omogenizzato l’insengnamento, che per tutti non è uguale. Pe fare un pugno come si deve nel karate ci vogliono otto anni, e questo non viene detto da nessuno, per combattere di karate vero senza le nostre convenzioni, ma la mente libera, utilizzando quelle tecniche ci vogliono a dir poco 20 anni di lavoro. Hanno facilitato tutto, hanno concretizato il gesto tecnico con le seghe mentali della perfezione e dei mutamenti tecnici personali quasi inutili solo per differenziare scuole e stili. Hanno sommerso di cacca tutti coloro che di queste cose e del commercio se ne sono sempre fregati restando maestri da giardino. Si sono adoperati per sintetizzare un arte marziale in unico e definitivo gesto straperfetto, il che in una situazione emotiva di stress è quasi impossibile che accada. Hanno sfruttato le forme per generarne altre inutili, che sono servite a creare differenze e falsi documenti storici. 

Nessuno ha affrontato questi problemi quelli che stanno cancellando il karate preferendo stili meno romantici ma meno segalitici perchè ci si scontra davvero. Mentre milantatori o maestri cercano di formare stile ci sono sport dove si combatte davvero e il confronto è reale e immediato dando quindi una reale visione alle cose, mettendo subito a fuoco il problema.

L’unico problema che affrontano è il karate olimpico, che non esiste, ma voi con tutte le differenze idiote che ci sono, e i maestri che si proclamano tali lo scegliereste il karate alle olimpiadi? per lo meno le discipline che si presentano al confronto e non a discorsi, si meritano di stare là.

Ecco perchè la kick, la thai, il bjj, il krav maga funzionano, anche li ci sono gli stessi problemi nei maestri ma se di stile dobbiamo parlare, li si sceglie quello che funziona, lo scontro è fisico e reale l’apprendimento e molto più serio e diretto, senza pensare che sono anche metodi più naturali e istintivi di cobattimento.

Non dobbiamo scordarci che il mondo si evolve in meglio ma anche in peggio. Cari maestri i briganti non sono più briganti sono terroristi, questi non si fermano di fronte alla legge del pugno definitivo (beato chi c’e’ l’ha) non stanno dietro agli stili. Non mi piace usare certe parole, i banditi di ora uccidono più di prima nella media e se non tornate a cambiare i vostri metodi e a fregarvene delle medaglie e degli stili vi suiciderete ancora e cadrete nell’oblio.

Il romanticiscmo ahimè e finito se ne andato, gli uomini che uccidono non sono più sette ma dicono di avere sette mogli in paradiso, niente e nessuno gli può affrontare se non addestriamo uno spirito guerriero come una volta rivolto al sacrificio e alla sconfitta, e non alla pseudovittoria di un oggetto di latta dorato.

Continuate a dire se volete imparare a difendervi fate karate, ebbene è sbagliato dovete dire se volete imparare a uccidere perchè è lo scopo per cui è nato, fa effetto dire ciò, ma non possiamo credere che l’etica e la morale di questo Mondo siano le stesse di un tempo o che i metodi di allenamento siano gli stessi di un tempo.

Oggi ogni avversario o brigante è geneticamente più forte, senza contare il lavoro e lo sviluppo dei filtri tecnici nel tempo, che via via scinde le tecniche migliori del corpo a corpo.

Dovete mutare anche gli allenamenti!, per far si che le persone riuscissero ad allenarsi in un contesto sociale molto lavorativo, si è tolto il sacrificio, e cosa abbiamo otenuto? figli incerti e faticoni, molti credono ancora alla cicogna.

Abbiamo sviluppato metodi di allenamento soft, ma perchè non volete capire e trasformarvi che dovete riprendere gli allenamenti di Okinawa. Ma lo vedete che adesso in altre discipline si va avanti il Maestro non è più solo tecnico ma sviluppa capacità di insegnamento a 360 gradi, cercando di inserire sempre più strumenti di lavoro arcaici e suggestivi ma molto efficaci. Il maestro è una figura che deve avere una cultura del  corpo e dei suoi metodi di allenamento totale.

Non servono più le figure legate ad una propagnada di stile, i soggetti o praticanti stanno divenedo obbiettivi e razionali, cercano sempre soluzioni nuove e anche se non hanno mai visto nulla non si stupiranno più come una volta, perchè le notizie filtrate stanno diventando patrimonio genetico e culturale di ogni popolo. Ogni persona che ami o non ami il conflitto, si troverà sempre più vicino al combattimento, alzando il proprio livello individuale e l’interesse.

Ma quanti allievi riuscite ancora a prendere da zero e portare a 10 senza che siano passati da altre esperienze o si siano già informati su altri allenamenti o tecniche.

Il cinema stesso ha sfalzato dei miti, e continuamente rappresenta realtà a volte non vere ma con le quali ogni maestro dovrà avere a che fare.

Dovremo curare i nostri mali prima di curare quelli degli altri.

Nessuno si è chiesto perchè il karate sta morendo, lo stanno uccidendo perchè gli è stato tolto lo scopo per cui è nato.

Se non volete guerreggiare fate un corso di yoga oppure studiate un libro di cucina, ma se volete combattere qualunque sia il vostro obbiettivo finale: la via, la pace ecc.. dovete passare attraverso le regole reali del confronto , che no hanno etica,  morale,  partito o religione. Considerando le mille sconfitte (che molti nutrizionisti dell’ego non amano) e delusioni che ne conseguono da un affronto reale e deciso di un argomento che può solamente essere bianco e nero.

Questi penso che siano i principali errori del karate di oggi, il mancato coraggio e l’assenza di umiltà una volta raggiunti la vetta del confronto leale e reale con se stessi e con la realtà delle cose.

E’ bello sentirsi un guerriero o un samurai, ma non bastano look e tatuaggi per determinare questa condizioni. Dobbiamo rimboccarci tutti le maniche e ricominciare a scoprire realmente cosa significa combattere.

E come molto spesso accade il nuovo viene dal vecchio, non possiamo inventare nulla, dobbiamo migliorare il vecchio unendolo alle conoscenza di oggi. Solo questo.

Perciò caro karate ti scrivo vuol dire solo questo.

Gianmarco Moretti

 

 

 

 

 

 

 

Allenare forza e resistenza

Salve! dopo una lunga pausa dovuta ad innumerevoli impegni sportivi, mi sono deciso a pubblicare nuovamente un articolo. Tale articolo può servire come punto di partenza per un lavoro inerente all’aumento della forza attraverso le variabili massa velocità e resistenza.

Prenderò in esame una tabella da considerare come riferimento per lo sviluppo e la crescita di un atleta di mma o sport da combattimento.

Le tabelle sotto riportate sono allenamenti  progressivi.

Il nostro corpo è abituato a subire in allenamento degli stimoli, e tali stimoli che siano un incremento della forza o della resistenza vengono recepiti in modo positivo dal nostro corpo e trasformati in risultati, che possono essere aumento della muscolatura o della forza in generale. Avremo quindi atleti capaci di colpire più forte e incassare di più, in poche parole.

Ma cosa succede se questi stimoli venissero a mancare perchè abbiamo abituato il nostro corpo allo stesso stimolo o metodo di lavoro? l’aumento delle nostre capacità si arresterebbe o peggio in alcuni soggetti potrebbe regredire in piccole percentuali, dobbiamo correre ai ripari.

E’ ovvio che nel corso del tempo gli atleti se sono dei saggi frequentatori sia a livello dilettantesco che professionistico miglioreranno tecnincamente, ma dovranno capire per il loro bene che anche il loro lavoro di routine o specifico pre-match deve aumentare sotto il punto di vista lavorativo.

Il fisico deve essere sottoposto a più sollecitazioni, il modo più semplice nei casi di un bilanciere è aumentare del peso, ma come nel primo caso gli effetti di un lavoro aumentano nel primo mese,  per poi diminuire o restare tali nel tempo successivo, per retorica avverrebbe lo stesso anche nel secondo caso (aumento di peso sul bilanciere) e  solo dopo poche settimane saremo di punto e a capo. Pertanto dobbiamo stilare un allenamento di tipo progressivo che permetta ad ogni individuo di stimolarsi sempre di più.

Ricordate che il corpo si adatta facilmente ad ogni situazione muscolare e questo accade sempre, è  perciò che tende a smettere di progredire.

Non solo, è ovvio che il tempo per costruire articolazione degne di reggere di un aumento di carico di peso, nel nostro lavoro, può non essere sufficiente, andando così a indebolire recupero e resistenza articolare e tendinea.

Considerate inoltre che gli atleti di arti marziali miste (che bello che è in italiano questo nome, ma che mma, non dimentichiamo le origini il nostro pancrazio!) devono svolgere altre attività quali jijitsu, pugilato, thai, kickboixing, karate ecc..

E proprio per questo motivo è più opportuno attuare il piano progressivo.

Quello che voglio sostenere è che per costruire un fisico da combattente non è solamente necessario aumentare i carichi, ma è possibile giocando con i tempi di recupero e magheggiando le serie ottenere di più anche con un peso costante.

Alcuni esempi:

A- prog serie

Aumento una ripetizione ad ogni serie usando lo stesso carico: es. io lavoro con 3 serie di 5 ripetizioni con 24kg (kettlebell) per braccio nello snatch, allora nel prossimo allenamento faremo 3 serie di 6 rip per braccio di snatch con 24kg. Costruisco massa con una successiva importanza sulla  forza di resistenza.

B- prog ripetizione

Aumento una serie in ogni esercizio usando lo stesso carico della sessione precedente: 3 serie di 5 ripetizioni snatch per braccio 24 kg , allora il prossimo sarà 4 serie per 5 rip per braccio 24kg kettlebell. maggiore forza resistente con successiva considerazione della massa.

c- prog recupero

Conferemo gli stessi lavori precedenti in funzione dell’obbiettivo del momento, ma in realtà diminuisco il recupero progressivamente fino ad arrivare ad un recupero di tipo attivo, in pratica tendenzialmente ad un non recupero. Ovvero Supponiamo che tra una rip. e l’altra riposiate 60 secondi, comincio via via ad ogni sessione a diminuire il tempo di recupero, prima sarà 50s poi 40s poi 30s….; cercherò di arrivare a far lavorare l’atleta su recuperi minimi almeno per una media di due settimane di soli 10s/15s  al massimo. Per poi togliere totlamente il rec. e inserirvi la shadow boxe o la corda, oppure  balzi, oppure una super serie, con un carico però più leggero es 16/12 kg kettlebell snatch, mantenendo lo stesso numero di ripetizioni per lato.

 

Buon lavoro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gianmarco Moretti mma Trainer Firenze

 

 

Antistupro

L’Antistupro vero e proprio è prima di tutto la prevenzione o quantomeno il nostro stato di attenzione. Ho letto molti libri in merito all’argomento e sono state dette tante, troppe cose per lo più errate. Ho avuto modo attraverso l’esperienza personale di anni sulle porte dei locali e di guardia ai sederi dei ricconi, di capire e riconoscere che una delle prime regole è lo stato di attenzione. Se io ho un rolex al polso e non mi curo del fatto che giro di notte in una strada deserta del Sudamerica, non posso pensare di uscire vivo di là e con l’orologio. Mote guide alla sopravvivenza urbana partono da un interpretazione di addestramento personale, ovvero si considera gli altri dal proprio livello di allenamento o di capacità fisica. In realtà grazie al cielo non siamo tutti uguali, e se io sono un maestro o tale, non posso paragonare le loro capacità con le mie ed insegnare cose che queste persone non hanno in quantità sufficientemente utile.

Altro fattore non esiste l’antistupro o la difesa personale, esistono metodi più o meno efficaci ed attuali, che giustamente somministrati e adeguatamente praticati possono dare la possibilità di sopravvivere fisicamente ad un aggressione.

Altro ancora la possiblità di sopravvivere ad un aggressione di tipo armato o generica è indipendente dalle vostre tecniche, meglio mi spiego,  ad una pistola puntata alla vostra tempia non gli frega ninete di sapere se fate krav maga o altro, come non gli frega niente sapere a chi vi affronta che cosa fate. Pertanto cari miei siete tutti soggetti a rischio.

Molto spesso quando si stampano libri di tecniche sulla difesa da strada, il panorama varia dall’impossibile alla cosa più pratica, ma ci si concentra sempre sulle fotografie, sull’importanza di fare vedere chi siamo o quello che una persona dovrebbe fare. Si cerca di dare risposte in modo svariato e incalzante, si cercano soluzioni in un corpo a corpo infernale. Ok ma quanti sono realmente i libri dove le persone trattano argomenti quali shock/traumi o cosa accade al vostro cervello quando venite aggrediti?

Sono pochi e spesso scritti in inglese da ex militari o agenti di polizia che vivono in Stati assai pericolosi, ma nel nostro Paese parlare di queste cose fa ancora paura sembra che dobbiamo superare un limite oltre la coscenza umana invallicabile, dire ad un persona che un aggressione è uno shock e distruggere i suoi castelli di certezza e tecniche perfette è un errore, affrontare l’argomento sul serio documentando aspetti della violenza con foto reali e concrete dove si possono capire gli effetti devastanti di un reato cosè grave, resta immorale e offensivo, come se le notizie sui giornali fossero solo barzellette.

L’apetto psicologico post- aggressione qualunque sia stato il risultato, è un ottimo modo per prepararsi all’evento ancora prima della tecnica.

Tutti gli aspetti collegati all’addestramento si affronteranno dopo, in una fase di perfezionamento successiva e dove si cuciranno addosso le risposte in funzione delle caratteristiche di ogni indiviuduo, altezza, peso, istinto, volontà, forza ecc..

Parlare di antistupro o antiaggressione e proporre solo immagini e tecniche raffinate che funzionerebbero solo in un Mondo Perfetto è il vero reato, illudere la gente che dopo una tentata violenza, sventata con una tecnia di karate o chissa che cosa, noi che la subiamo siamo ancora attivi, belli pimpanti e tranquilli invece che spaventati con l’odore della cacca addosso è un vero reato, e questo mi spiace offendere qualcuno vale sia per gli uomini che le donne che i maestri, i rambi ecc..

Insomma prima di tutto cercate di abituarvi ad essere presenti e concentrati sul luogo dove siete diretti, pensate a cosa avete che potrebbe essere utile in caso di necessità: spray, lacche, chiavi, forbici, schede telefoniche, cellulari, penne, pettini…, non escludete la fuga ma non restate isolati puntate diritti in luoghi comuni: negozi, supermercati ecc.., urlate chiamate al fuoco però.

Non fissatevi sula necessità di combattere o affrontare qualcuno anche se necessario pensate prima alla fuga siete deboli per affrontare un branco o un uomo impazzito, toglietevi i tacchi per correre fregatevene delle scarpe e le borse di marca sono cose che potreste ricomprare ma voi non vi potete ricomprare.

Cercate di colpire occhi, gola, e genitali, difendetevi come se aggredissero un vostro figlio/figlia, spezzate, mordete sputate, graffiate, uccidete se necessario, al resto ci penserete dopo.

Chiedete aiuto sempre dopo un aggressione ci sono associazioni che vi possono aiutare, prima di uccidervi nell’anima e  prima di perdere la vostra vita nella droga e nell’alcool e nella depressione, c’e’ sempre una via di uscita a tutto.

Sono queste le prime cose che dovete sapere, le altre le imparerete dopo con calma e pazienza, impegno e costanza, ma adesso preparate il terreno per il prima. il durante. e il dopo, non fate l’errore di pensare che a voi non capiterà mai. perchè anche quando accade ad un altra persona in un altro posto accade comunque ad uno di noi, e questo non va bene.

Smettetela di pensare che questo mondo è libero e democratico, che c’e’ giustizia sempre, non è vero un violenza tentata o finita da parte di un essere umano ad un altro non è libera, democratica e giusta, non contempla nemmeno questi elementi. Dovete capire che qualunque grado sociale ricoprite, colore delle pelle abbiate, spirito o credenza, valore sosteniate, la violenza fisica o psicologica da parte di qualcuno può essere dietro l’angolo.

Ora che sapete sta a voi scegliere con che mentalità dovete camminare per strada. Da oggi cominciate a fare la differenza, cambiate il vostro atteggiamento mentale.

Gianmarco Moretti

 

 

 

 

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Scegliere una disciplina marziale

La scelta di un arte marziale è un aspetto molto importante, l’approccio con tali materie implica innanzi tutto un ragione di tipo personale, insicurezza, necessità lavorative, passione, voglia di muoversi e molto spesso anche il luogo dove si abita e quindi la palestra più vicina.

In realtà non ci sarebbe proprio una regola fissa, il bacino di utenza di ogni palestra è molto ampio, le discipline marziali non sono molto seguite e spesso si cerca quello che va più di moda o ciò che l’ultimo film di azione ha proposto.

Sarebbe comunque consigliato che ogni individuo che si avvicini a questo tipo di approccio si facesse un esame di coscienza e considerarse il contributo che può versare nel’limpegno di affrontare tale percorso.

Quindi ricapitoliamo, prima di tutto una persona ha un proprio obbiettivo/necessità, considerato la risposta si procederà con una scelta quella di recarsi in un centro di addestramento dove troveremo sicuramente un numero di discipline non inferiore a due/ tre. Quasi tutte le palestre possono offrire diversi corsi.

Il corso che dovremmo scegliere dovrebbe essere strettamente legato alle nostre qualità fisiche e psicologiche e alla nostra personalità, se siamo già dei tipi smaliziati e non ci interessa particolarmente la forma e la filosofia si consiglia di scegliere sport da combattimento, se invece si è molto metodici e studiosi e non abbiamo molta confidenza con gli schiaffi è consigliabile affrontare un percorso marziale molto più tradizionalista come karate ecc.., se cerchiamo qualcosa che si inserisca da subito in un contesto di tipo lavorativo è meglio considerare un aspetto più difensivo e metodi di difesa immediata.

E’ ovvio che nel sentiero delle arti marziali la vita, la nostra psicologia subirà delle modifiche portando noi stessi a conescersi e quindi è possibile valutare in futuro dei cambiamenti in considerazione con il prodotto che siamo riusciti a sviluppare.

L’inizio è comunque importante quello che più conta è cercare di considerare anche l’alchimia del proprio maestro, ma anche di valutare e considerare ciò che ci viene proposto e la persona stessa che ci insegna.

Questo ultimo aspetto è molto importante e il più delicato molte volte ci porta a voltare spesso pagina perchè l’insegnamento è errato o la persona in realtà non è quello che vuole insegnare o si scopre incompetente.

Purtroppo questa ultima fase è molto difficile da valutare se non abbiamo esperienza e almeno per i primi due anni dovremo fidarci del lavoro che ci viene tramandato col dovere però di verificare e informarsi su ciò che abbiamo appreso, ad oggi per fortuna la globalizzazione può fornire maggiori informazioni senza dovere necessariamente viaggiare nel Mondo.

Uno degli aspetti da valutare è che qualunque sia il mio approccio o la mia scelta l’arte marziale non finisce dopo alcuni anni, ma è un percorso che dura tutta la vita, ed è doveroso partire da questo concetto perchè cominciare solo per ottenere la cintura nera non è certo un motivo valido da tenere presente, la cintura nera di qualunque disciplina è solo l’inizio del cammino.

Cercate di non credere troppo alle favole e pretendete correttezza, portate rispetto perchè comunque se mancherete di questo avendo  persone valide davanti a voi, ne varrà la vostra incolumità. I maestri non sono pitbull ma sono persone che vivono di queste cose e certamente svolgendo allenamenti di tutti i giorni  a voi ancora sconosciuti, sono in grado di zittirvi in un decimo di secondo qualunque sia la vostra provienenza e tessuto sociale, sappiate che avete ache fare con persone preparate.

Cercate sempre di valutare il vostro tempo per l’addestramento, faccio un esempio se siete studenti potete considerare l’inizio del percorso con il karate, se siete militari avete necessità immediate scegliete krav maga, se siete già aggressivi o vi considerate tali, per esperienze al di fuori della palestra e delle scuole, scegliete thai o vale tudo  ma ripeto questi sono solo esempi per indirizzarvi, sarete voi a capire quale è la cosa che vi fa sentire le farfalle dentro l’imporatante è provare, dovrete essere onesti con voi  stessi non sopravvalutatevi e non sottovalutatevi.

Ricordo comunque che il divario tra gli stili è solo una questione di tempo sicuramente gli sport da combattimento avendo un repertorio tecnico numericamente inferiore ad alcune discipline marziale, permette nei primi anni di poter scavalcare di gran lunga metodi o stili dove si necessitano più anni di studio, è inutile pertanto portare dei paragoni a prodotto iniziato dovremmo valutare le differenze in funzione dello stessi anni di pratica e di volontà di apprendimento di ogni indiviudo e ore di palestra per essere certi delle loro validità.

Non considerate mai le distanze da percorrere troppo grandi, se giocaste a pallone e un grosso club vi chiedesse di giocare percorrereste anche 100 km il giorno per allenarvi, quindi investite sull’arte marziale in modo concreto e responsabile considerate la possibilità che ciò che cercate non sia proprio sotto casa o di doversi accontentare.

Se la vostra è una prova di coraggio per voi o per dimostrare agli amici di che pasta siete fatti, continuate a giocare a pallone e meglio!

Dovete capire che se cercate le arti marziali avete dei problemi o meglio siete in conflitto con voi e con il mondo, e cercate la migliore cura che esista, ma dovete stare attenti perchè è una cura che può scottare, la passione vi coinvolgerà in  modo completo e porterete nei vostri sogni anche coloro che vi stanno accanto.

Le arti marziali qualunque sia il vostro obbiettivo non sono uno scherzo, soltanto il mondo del cinema e una società consumista considerano tali espressione dell’arte inutili o solo per fare soldi, non vi meravilgiate se troverete un vostro stile di vita, se vi sentirete fuori dal mondo o incompresi, o se i vostri genitori e parenti vi vedono come degli aggressori o futuri terroristi sociali che cercano di minare le realtà più conosciute.

Tutto questo è normale sappiate che non siete e non sarete più ” normali”  questo mondo vi coinvolgerà più di quello che pensate, cercate sempre di migliorarvi e non prendetevi troppo sul serio ci sono sempre persone più forte di voi che non hanno niente da perdere, non state combattendo col mondo ma con voi stessi gli avversari servono per migliorare la tecnica, ma l’addestramento vi sevirà per battere voi stessi.

Quando sarete a terra se vi sarete allenati nel modo giusto, affronterete qualunque cosa con uno spirito diverso e saprete soddisfare la vostra fame, superando il problema che vi si pone davanti.

Otterrette soddisfazioni che alti sport non si possono concedere perchè non entrano nell’intimo e nel dna allo stesso modo.

Analizzate sempre i contenuti che vi vengono trasmessi sia nella pratica che nella teoria, io non andrei mai da uno che mi incita a fare del male ad esempio anche se fossi un cattivo, perchè se fuggo da uno stile di vita non posso tornare al mio stile di vita, posso pertanto restare dove sono.

Analizzare i contenuti significa usare la propria testa in modo opportuno e logico, l’arte marziale può richiedermi di combattere di farmi male e di fare male, ma chi si affronta è preparato a ciò, vuole questo è d’accordo a quello scopo e il tutto avviene sotto l’osservazione di persone preparate, medici, specialisti, allenatori e compagni di viaggio, l’arte marziale non chiede di offendere e mancare di rispetto come sulle tribune di calcio, o di picchiare una persona da dietro solo perchè mi guarda male.

Cominciate a capire volta dopo volta il mondo in cui vi siete inseriti, un passo a allenamento coinvolgete le persone ma non con prove di forza o esempi stupidi ma col dialogo e la comprenione logica di ciò che state cercando e studiando.

Queste cose vanno anche ben oltre la sola scelta iniziale ma sono (penso) un valido consiglio per intraprendere questo viaggio.

Non ascoltate solo la moda e i pugni scegliete, fate, valutate, provate sulla vostra pelle, non abbiate la paura di sbagliare, superate voi stessi scegliete un arte marziale al di là del comune, siate irrazionali ma razionali in un mondo convenzionale fatto per chi si pone dei limiti.

Riassumendo le  regole della scelta restano comunque sempre quelle: 

 

Ambiente

Strato e contesto Sociale

Obbiettivi personali/ necessità proprie o lavorative

Facilità di recapito o Tempo a disposizione

Psicologia/carattere/ caratteristiche fisiche

 

Quelle per continuare la nostra scelta invece saranno:

 

Interesse o Passione

Lavoro

Voglia di conoscere

Compromissione di se stessi (quanto sono disposto a mettermi in gioco dal punto di vista intimo e personale)

Proprio stile di vita

Necessità del confronto / adrenalina / amore per lo scontro fisico

Pura follia

Missione sociale ( modo per togliere dalla strada i disagiati ad esempio)

 

 

Gianmarco Moretti

 

 

 

 

Io, Rafael Texeira, Kalid e Alessio Sakara

Si è svolto da poco uno stage a Cecina dove ho preso parte all’allenamento nell’intento di continuare i miei studi sulla disciplina del Vale Tudo/MMA, valutandone tutti gli aspetti e aggiornandone sempre di più i suoi contenuti. Sorpresa delle sorprese oltre alla presenza del mio maestro di Ju-Jitsu Rafael Texeira e dell’organizzatore dello stage il Maestro Kalid grazie ai quali mi sono allenato, ho potuto conoscere da vicino e capire il livello tecnico oltre che l’uomo, dell’atleta internazionale e unico combattente italiano dell’UFC Alessio Sakara, che ringrazio di persona per i suoi insegnamenti e la sua disponibilità.

Mi ha molto colpito vedere la professionalità di questo atleta di livello mondiale, e mi sono anche reso conto che le tipologie di allenamento che sto intrapendendo con i miei ragazzi in tali discipline si confà ed è  attinente alle mie visioni e  alle esperienze che cerco di tramandare. Da ciò traggo con piacere  molta gioia,  nell’ avere appreso che forse non ho imboccato un percorso di lavoro errato e che gli sforzi che sto compiendo nel tentativo di unire ciò che negli anni ho appreso, dall’allenamento di tipo funzionale all’addestramento fisico nel combattimento totale che oramai il mondo marziale  sta sempre più andando a sbirciare e spiare.

Infatti per chi ancora crede nella tradizione, è giusto capire che tutti gli stili sono importanti, ma che sempre più si unificheranno creando atleti e combattenti più preparati fisicamente e per niente impreparati in ogni disciplina qualunque sia il loro punto di inizio. Mi spiego meglio il mondo delle MMA ha messo in discussione le teorie di allenamento e di confronto del panorama marziale inteso fino ad oggi, prima ancora che questo fenomeno fosse coadiuvato da un vero e proprio boom commerciale. Pertanto io non dico di abbondonare ciò che abbiamo studiato per anni e di seguire per forza questo cammino, ma dico che gli atleti cambiano i tempi cambiano, chi vuole il confronto dovrà sostenere i conti e i costi che questo nuovo indirizzo ci sta comunicando, dico che ogni Pugile, Karateka, Krav Maghista, Judoka, Thai-Boxer, Kick boxer e altro non può che prendere atto di questo cambiamento ed andare a colmare le lacune d’addestramento sulle tecniche che meno conosce. E’ ovvio che uno dovrà valutare i propri obbiettivi chi ama e adora una sola disciplina può e deve continuare per la sua strada, ma chi come me affronta queste tematica da un punto di vista reale e di combattimento reale  ha dovere di interessarsi e confrontarsi in più livelli di allenamento. E’ impensabile considerare che al di là della differrenza fatta dalle capacità di ogni  individuo,  il proprio stile sia unico e insuprabile, questa affermazione a tanto arcaiaca che imprecisa, frutto di un modo antico di pensare e di paure recondite legate ai confronti personali nei riguardi degli altri e del nuovo. Lo stesso Bruce Lee ha cercato di infondere questo modo di pensare, era questo che cercava di dire, non esistono prodotti finiti ma in continua evoluzione; apprendere un arte si,  superarla si, ma per poi essere pronti a conoscerne altre, fino ad arrivare al combattimento totale di ogni individuo dove si esprimerà la propria logica e la propria esperienza per diventare efficace.

 

 

 

 Grazie a tutti i professionisti e atleti che sono stati presenti.

                                                                                       Gianmarco Moretti

Confronto di generazioni marziali

Nuove generazioni a confronto.

E’ ovvio che ad oggi quando analizziamo le Arti da Combattimento è opportuno considerare il passaggio dal valore assoluto e intrenseco con cui e per cui  le tecniche sono nate,  in rapporto al contesto di un confronto reale inteso nei giorni di oggi. 

Pare invece che gli uomini di una volta fosserò solo degli australopitechi alla ricerca di chissà quale cosa, e che ciò che viene fatto adesso sia migliore o più efficace. E’ bene chiarire che la possibilità di conoscere questa realtà è maggiore e sicuramente in un processo culturale e di sviluppo negli anni, gli atleti o i marzialisti di oggi hanno la possibilità di ricavare a studiare molte più possibilità o strade, ed è ovvio che nella media il numero di persone capaci di confrontarsi si è adeguato ad un numero maggiore di praticanti e adepti, ma dobbiamo valutare alcuni aspetti molto importanti di questo fenomeno sociale.

La diminuzione della concreticità, l’ipocrisia, la semplicità, la necessità di evitare il dolore e nascondere la realtà di un sistema di combattimento o di vita, l’assenza di un allenamento reale e indirizzato allo sport o alla crescita del numero di persone iscritte in una palestra, hanno portato inetavibilmente alla diminuzione di tecniche efficaci, e a uno sgretolamento totale della realtà immaginaria delle persone.

In tutto ciò la possibilità che in certi paesi ancora si possa tranquillamente viaggiare più o meno sicuri ha stabilito nelle persone un certo rapporto di fiducia in se stessi e nella società alqunato errato.

Nonostante i metodi di allenamento e le tecniche di apprendimento compresi i mezzi siano decisamente migliorate, come spieghiamo allora la necessità di un ritorno a metodi di addestramento vecchi di secoli o di decine di anni.

Semplice le persone hanno nutrito e sfruttato un aspetto del tutto ignobile: quello del comercio come uno scopo di insegnamento, la crescita del merchandaising di determinati prodotti annessi alle loro sponsorizzazioni, l’investimento d’immagine e non di sostanza su forme di combattimento lasciate in mano a certi maestrucoli fatti in due giorni, hanno fatto si che ciò che potevamo trovre di buono nelle scuole di inizio secolo stia decisamente crollando agli occhi di tutti.

Non solo le realtà politiche e gli stessi investimenti di certo Comuni in determinate zone di un Paese, come da noi quai in Italia, sono ad oggi propense ad investire e a spingere progetti di natura “indolore” senza pensare che ad esempio che l’ addestrammento vero e proprio per uomini di legge, se vogliamo che il presidio dei nostri organi funzioni deve e dovrà invertire il proprio senso “legale” in funzione di azioni più invasive nei confrnti dei soggetti caduti in malafede o in azioni di poco merito e criminali.

Dobbiamo distinguere il lucro legato ad un insegnamento fatto con responsabilità e senza scopo da quello della massa. Se l’insegnamento di tipo reale fa paura e porta un numero di persone inferiori non è colpa di un commercio sbagliato, ma di idee comuni assai sbagliate, e di un vizio di forma legato al fatto che combattere sia una cosa facile e quindi l’errore sta nelle persone comuni che non vogliono capire e conoscere, a differenza di coloro che un tempo hanno visto o vissuto tragedie come cambiamenti sociali dove si sono susseguite guerre e necessità di sopravvivenza urbana e di crescita di valori e affermazioni nel mezzo ad una società ancora meno dotta e più spregievole.

La differenza generazionale è questo e solamente questa.

Siamo passati dalla semplicità concreta del confronto reale faccia a faccia delle guerre medioevali, a guerre sempre più catastrofiche dove basta premere un bottone da una stanza, e questo nasconde la realtà del confronto perchè gli occhi non vedono o vedono meno di quello che la vita propone in positivo e in negativo.

Gli stessi cambiamenti sociali da internet a tutto il resto, pongono distanze sempre più maggiori tra il terreno e la presenza sul campo di ogni nostra attività sociale, dai social network che incentivano dei sentimenti sempre più artificiali e confondono la speranze e i sogni di oggi in macchine di lusso, fiche/i da sballo, e lussuosi alberghi.

Ebbene ciò accade anche nelle palestre, basta un diploma finanziato da un organo politico fatto passare attraverso un progetto sociale con tendenza politica, un paio di amicizie, una struttura che con i benefici economici dell’organo si occupa di incrementare la presenza degli iscritti, un maestro/istruttore che non si è mai picchiato fatto in due giorni dall’ amico organo, un allenamento da fitness senza contatto visto che dopo dobbiamo lavorare per 14 ore l’organo non può sostenere i costi di un lavoratore che non lavora, che non esce per 3 giorni nelle strade per acquistare e per asciugare i lividi, un foglio di carta dove sono scritti i nostri risultati a nutrire il nostro Ego e il gioco è fatto.

Una volta i guerrieri/campioni si allenavano la mattina alle 5 e poi alle 8 erano a lavoro, poi si riallenavano, le madri avevano il ruolo della crescita dei figli, e il valore delle società guerriere di una volta  comprendevano l’assoluta realtà del presente Qui ed ora.

Adesso non riusciamo più a gurdare gli avversari negli occhi e quando non riusciamo a superare uno scalino o un dolore, c’e’ lo psicologo, e le stesse strutture che curano i nostri mali generati dallo stesso sfruttamento sociale che muove tutti i sistemi di vita e di mercato esistenti.

I nostri figli hanno delle difficoltà e i nostri mezzi funzionano raramente, come spieghiamo ai nostri figli l’importanza di essere presi in giro, o di sbucciarsi un ginocchio mentre si gioca a pallone, se poi le nostre stesse informazioni/azioni e la nostra eccessiva curanza e preoccupazione determinano una sorta di scudo sociale fatto di muri di gomma, di falsità e di mancanza di coraggio.

Dobbiamo analizzare le nostre paure e i nostri errori, costruendo un adeguato addestramento sociale per i muri di gomma e per i combattenti di oggi solo cosi  l’ausilio tematico degli strumenti di oggi sempre più all’avanguardia avrà  ragione di esistere e di avere migliorato o di avere fatto progressi.

Non intendo creare del panico ma sollecitare un nuovo modo di osservare le cose adeguato ai tempi con la giusta compensazioni degli insegnamenti del passato, ma non che il vecchio non va più bene e il nuovo si; questo non mi sta bene perchè dimenticare un tradizione e un insegnamento passato quali le Arti del Combattimento intese come scuola di vita e vedendole con pregiudizio violento e associato alla rabbia è sbagliato. Dobbiamo mantenere i vecchi allenamenti ed  adeguare o riadattare il vecchio per migliorare il nuovo, ma l’esperienze reali devono restare tali e perciò tutti fuori a giocare a pallone e sbucciarsi i ginocchi.

 Gianmarco Moretti

 

STRANGOLAMENTO LATERALE

….METTIAMO CHE SIAMO LA’ BELLI TRANQUILLI, DAVANTI AD UN BANCONE DEL BAR, CI STIAMO PRENDENDO UNO DEI NOSTRI ABITUDINARI CAFFE’ PER AFFRONTARE AL MEGLIO LA NOSTRA GIORNATA.

IMPROVVISAMENTE QUALCUNO CI AFFERRA DI LATO ALLA GOLA , STRINGENDO MOLTO FORTE E CERCANDO DI SOPPRIMERCI ALL’ISTANTE, CHE COSA DOBBIAMO FARE?

BEH AD ESSERE SINCERI E’ PROPRIO UN BEL CASINO, MA NON PENSIAMO A QUESTO, ANDIAMO AD ANALIZZARE LA TECNICA:

 

IMMAGINIAMO PER UN MOMENTO CHE L’AGGRESSIONE AVVENGA SUL NOSTRO LATO DESTRO.

IN QUESTO CASO DOVRO’  TOGLIERE L’ATTENZIONE DALLA MIA TAZZA DI CAFFE’, LA LASCERO’ CERTAMENTE CADERE!, USERO’ IL BRACCIO SINISTRO PER MANTENERE IL PRINCIPIO CHIAVE DELLA TECNICA, OVVERO LIBERARE PRIMA LE VIE RESPIRATORIE.

PERTANTO CON LA MIA MANO SINISTRA ANDRO’ A STRAPPARE E TOGLIERE LA PRESSIONE DEL MIO AGGRESSORE, AGGACCIANDO E STRATTONANDO IL POLSO DELLA MANO DESTRA DEL MIO AVVERSARIO VERSO IL BASSO, NON IMPORTA QUANTO SCENDE, E’ NECESSARIO SOLO ALLENTARE LA PRESA PER NON AFFANNARE E RESPIRARE.

ADESSO SIMULTANEAMENTE COLPISCO CON LA MANO DESTRA DI TAGLIO AI GENITALI SENZA LASCIARE MAI LA MANO AFFERRATA PER PRIMA (STRAPPO), QUESTO FARA’ SI CHE IL MIO AGGRESSORE SI ABBASSERA’ INVOLONTARIAMENTE VERSO DI ME.

OTTENUTO TALE EFFETTO COLPISCO IL SUO MENTO (GIA’ POSIZIONATO DALLA MIA AZIONE PRECEDENTE) CON UNA GOMITATA VERTICALE DAL BASSO VERSO L’ALTO, CHE DOVRA’ ESSERE GENERATA DA UN MOVIMENTO DI RIMBALZO DEL PRIMO COLPO (MANO DI TAGLIO SUI GENITALI).

ADESSO HO TRE POSSIBILITA’ CONCRETE:

 A- NEL PRIMO CASO, SE LA MIA REAZIONE HA GENERATO UNO SPAZIO SUFFICIENTE, DISTANZA E  ANGOLO DI LAVORO, POSSO RADDOPPIARE LA DOSE COLPENDO CON UN PUGNO A MARTELLO CIRCOLARE LATERALE IL VOLTO DELL’ AVVERSARIO, POI FUGGO. NEL FARE QUESTO E’ OPPORTUNO CHE NEL MOMENTO IN CUI COLPISCO CON IL GOMITO VERTICALE O CON IL PUGNO, NON LASCERO’ MAI LA MANO STRATTONATA  SULLO STRAPPO  INIZIALE, IN QUESTO CASO SINISTRA SU DESTRA DELL’AGGRESSORE (HO PIU’ CONTROLLO SU EVENTUALI REAZIONI).

B- NEL SECONDO CASO COLPISCO CON UN CALCIO LATERALE AL GINOCCHIO USANDO LA PIANTA DEL PIEDE DESTRO (IN QUESTO CASO L’AGGRESSIONE E’ A DESTRA), SUCCESSIVAMENTE ALLA GOMITATA E FUGGO VIA DAL LATO OPPOSTO. DOVRO’ COMUNQUE TENERE AFFERRATA LA MANO STRAPPATA ALL’INIZIO IL TEMPO SUFFICIENTE A CALCIARE.

C- NEL TERZO CASO POSSO DOPO LA GOMITATA VERTICALE AFFERRARE CON LA MANO DESTRA LA SPALLA DESTRA DELL’AGGRESSORE, PER POI COLPIRE COL GINOCCHIO DESTRO RIPETUTAMENTE E DI NUOVO  I GENITALI. RIPETO LA MANO DESTRA DELL’AGGRESSORE  STRAPPATA ALL’INIZIO, DEVE ESSERE CONTROLLATA E SUCCESSIVAMENTE SEMPRE TENUTA IN TRAZIONE  ANCHE NEL MOMENTO IN CUI  AFERRO’ LA SPALLA PER COLPIRE CON IL GINOCCHIO. POI FUGGO SPINGENDOLO VIA.

 

SEMBRA FACILE MA NON CI SCOMMETTEREI COMUNQUE ALLENATEVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GIANMARCO MORETTI

 

 

GIANMARCO MORETTI CAMPIONE ITALIANO DI 2 CATEGORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONGRATULAZIONI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 GIANMARCO MORETTI VINCITORE DI DUE CATEGORIE DI GARA KARATE E KOBUDO 2010

 

1° CLASSIFICATO (ORO) KATA KOBUDO TRADIZIONALE ARMA CORTA CAT. SENIORS

 

1° CLASSIFICATO (ORO) KOBUDO KUMITE +80 KG CAT. SENIORS

 

Progetto “Prendi a Pugni la Violenza” INIZIO CORSI Firenze Giov 11 marzo 2010

E’ con immenso piacere che annuncio  l’inizio del Primo corso sul progetto “Prendi a Pugni la Violenza”. Il corso sarà suddiviso in un minimo di 5 moduli da 5 lezioni, e servirà a colmare tutte le lacune sulla Difesa Personale sia sul piano tecnico,fisico, psicologico che legale.

I docenti del corso saranno gli stessi autori e  ideatori del progetto, il Maestro Luca della Rosa e l’Istruttore Gianmarco Moretti, rappresentanti e soci-fondatori  dell’ASD FIGHT CLUB storica associazione fiorentina organizzatrice dell’ultimo evento Selezioni Oktagon al Palazzetto dello sport di Scandicci lo scorso 19 febbraio; e che metteranno a disposizione la propria  professionalità ed esperienza in materia, derivante da anni di studio e dedizione agli sport da contatto e le arti marziali con l’ausilio di un legale che si occuperà del piano giuridico.

Il progetto che ricordiamo sposato dalla Regione Lombardia, sponsorizzato e realizzato dagli stessi autori di Oktagon, tra i quali ricordiamo con immenso onore il Maestro Carlo di Blasi, avrà lo scopo di educare ogni partecipante ad una maggiore comprensione sul tema della Difesa Personale dando risposte concrete ad un problema realmente serio e sempre più attuale.

I corsi inizieranno Giovedi 11 marzo e avranno luogo dalle ore 21 alle ore 22,30 presso la palestra Samurai Club di Firenze in Via corelli 53.

Le altre date previste per il primo Modulo saranno martedi 16 marzo, mercoledi 24 marzo, venerdi 26 marzo con l’ultima lezione ancora  da stabilire.

Per chi fosse interessato e volesse informazioni sull’iscrizione al corso è pregato di contattare il numero:

 392-1745047

 

Infoprogetto: 

ARTICOLI SULLA CONFERENZA STAMPA DEL PROGETTO “PRENDI A PUGNI LA VIOLENZA” SOSTENUTO E APPROVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA:     www.oktagon.it  scarica lo show reel in anteprima!!!!!!

Donne & Bullismo: “Prendi a pugni la violenza” e “Milano Boxing School”

27/11/2009 / Regione Lombardia – Sala Riunioni 2 – Lotto pesca

Violenza sulle donne e bullismo nelle scuole: due anomalie della vita sociale sempre più sulle pagine della “cronaca nera” di tutti i giorni.

Si tratta di fenomeni non più isolati bensì generalizzati in tutti gli strati sociali, la cui gravità suscita preoccupazione nelle istituzioni, insicurezza e ansia in genitori, insegnanti e ragazzi, quest’ultimi sovente protagonisti in negativo oppure vittime inermi e passive.

Al fine di contrastare queste problematiche sociali e arginare il dilagare di aspetti negativi e controproducenti per la civile comunità e per ogni singoli individuo, D. G. Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza di Regione Lombardia in collaborazione con ASD Accademia Europea, ASD Fenasco e col contributo dell’ ASD Fight Club Firenze, promuove due importanti progetti sulla sicurezza delle donne e dei ragazzi: “Prendi a pugni la violenza” e “Milano Boxing School”.
I due progetti saranno illustrati dal Dott. Pier Gianni Prosperini (assessore regionale con delega alla sicurezza) con il supporto di Carlo Di Blasi, nel corso della conferenza stampa di venerdì 27 novembre 2009 - ore 11.00 – presso la Sala Riunioni 2 (Lotto pesca, piano terra), sede di Regione Lombardia in Via Pola 12/14, Milano.
Sito web: www.wipcommunication.it

Sicurezza, l’assessore Prosperini: “No al bullismo e allo stalking”

Pier Gianni Prosperini, Assessore ai Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza

27 novembre 2009

(Ln – Milano) Un fortunato spot pubblicitario di qualche anno fa diceva che “prevenire è meglio che curare”. Ne è convinto ancora oggi anche l’assessore regionale a Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza, Pier Gianni Prosperini, che questa mattina ha presentato due importanti progetti contro bullismo e stalking. Fenomeni che, purtroppo, stanno attraversando una parabola ascendente.

Con “Milano Boxing School” e “Prendi a pugni la violenza” Regione Lombardia ha deciso di intervenire concretamente per arginare le manifestazioni violente a partire proprio da dove ha inizio la formazione del carattere degli adulti di domani: la scuola.

A Milano e provincia nei prossimi giorni partiranno 50 corsi di boxe e kickboxing. Obiettivo: indirizzare in maniera corretta le pulsioni degli adolescenti e trasformare la carica negativa in una sana pratica sportiva insegnando sia l’autodisciplina sia i metodi migliori per difendersi.

“I nostri ragazzi – ha detto Prosperini – troppo spesso sono mal indirizzati. Per questo è fondamentale guidarli nella pratica sportiva facendo capire loro che questa può essere un’ottima valvola di sfogo. Non sono infrequenti casi di giovani che proprio così facendo sono riusciti a mettersi in carreggiata”.

Quello del bullismo però è solo un aspetto dell’ampio problema della violenza. Sono sempre più numerose le donne che denunciano episodi gravi nei loro confronti. Secondo una ricerca recentemente pubblicata, nei primi mesi del 2009 sono state addirittura 10.000 le richieste di aiuto.

“Numeri che fanno paura – ha aggiunto Prosperini -. Proprio come il solo pensiero di sentirsi minacciate. Per questo abbiamo realizzato un dvd che diffonderemo in maniera massiccia per sensibilizzare le ragazze e le donne sul problema”. Il dvd è un vero e proprio corso di difesa personale.

Tramite i consigli e le testimonianze della modella argentina Veronica Sigari e del Team del maestro Luca della Rosa e Gianmarco Moretti, vengono proposte tecniche preventive e difensive. Alle donne è insegnato come opporsi alle aggressioni e soprattutto come evitare situazioni di pericolo.

A partire proprio dai gesti di tutti i giorni che spesso si rivelano i più pericolosi: l’entrare in un portone ad esempio, lo scendere dalla macchina o l’attraversare un parco. Il dvd, nella fase iniziale, sarà distribuito gratuitamente in 5.000 copie in 200 centri fitness di Milano e provincia. In seguito lo si potrà trovare anche nei centri della grande distribuzione.

“Anche i soggetti sulla carta più deboli – ha concluso Prosperini – possono prendere a pugni la violenza, prevedendola, conoscendola e imparando a non temerla. Con queste iniziative siamo certi di aiutare a darle ‘scacco matto”.

(Lombardia Notizie)

 

 

 

 

 

“STUPRO” RAPE “VIOLENZA CARNALE E SESSUALE” VIOLENZA PSICOLOGICA “ABUSO”

 

A.S.D.

FIGHT CLUB FIRENZE

  

PRESENTA in occasione del:

 

 

PROGETTO PRENDI A PUGNI LA VIOLENZA”

 

 

 

 

 

 

 

DELLO

STUPRO

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CURA DI

 

M° LUCA DELLA ROSA

IST. GIANMARCO MORETTI

 

 

DELLA VIOLENZA SESSUALE

 

 

Secondo il codice penale italiano la Violenza Sessuale è la costrizione mediante violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali. La VS può essere definita anche Stupro e nel caso di un atto dove si verifichi la congiunzione carnale si parla di Violenza Carnale.

 

 Lo Stupro è da considerarsi un grave crimine nella gran parte degli ordinamenti, ma a suo riguardo non sono poche le difficoltà per quel che concerne la sua repressione penale.

 

Non esistono accordi sulla distinzione fra stupri e altre forme di violenza che coinvolgano gli organi sessuali di uno o entrambi i coinvolti.

 

Ogni paese o comunità ha i suoi ordinamenti, dove lo stupro può riguardare tutte le attività sessuali forzate oppure anche soltanto un atto che coinvolga la reale unione genitale fra pene e vagina; in altri casi basta anche solo la costrizione dell’uomo nei confronti di una donna.

 

Si possono raggruppare sotto il nome di reati a sfondo sessuale tutti quegli atti di violenza che coinvolgano parti sessuali, in alcuni ordinamenti si considerano stupri gli atti di violenza dove si utilizzano oggetti sul proprio obbiettivo senza usare parti del proprio corpo.

 

Quando si parla di VS si intende sia lo stupro che il tentato stupro.

 

 

AMBITI VS

 

La Violenza Sessuale viene compiuta più comunemente da parte dell’uomo nei confronti della donna, sono rari i casi in cui le parti si invertono; su 100 stupri 90 sono subiti da donne e meno di 10 da uomini.

 

Non si può definire un età per lo stupro Si va da casi di pedofilia (violenza su minori e bambini) che di gerontofilia ( violenza sugli anziani).

 

La maggior parte dei reati compiuti o tentati, sono da parte di persone che conoscono la vittima: amici, parenti, datori di lavoro, colleghi sono il 40% degli aggressori, coniugi, ex, fidanzati sono il 12%. Le percentuali cambiano se si considerano gli stupri compiuti in totale sono quasi il 38% suddivisi in 17,4% fidanzati ed ex, 20,2% coniugi, conviventi ed ex.

 

Le relazioni incestuose(VS) interne alla famiglia sono l’1,5% del totale delle violenze, invece i reati compiuti dai parenti sono superiori al 4%.

 

La VS può essere compiuta da singoli o gruppi (stupri di gruppo).

 

Luoghi come la strada, edifici pubblici, carceri sono ideali per questi fenomeni, ma anche ambienti di guerra non sono esenti da questà realtà.

 

Nel caso dei territori di guerra lo stupro è anche un “arma di guerra” per distruggere la resistenza psicologica di un popolo e costringendolo alla fuga e al ritirarsi in altri territori. Il 19 giugno del 2008 con la risoluzione 1820 delle Nazioni Unite è stato sancito lo stupro anche di massa un arma vera e propria e strumento di umiliazione, spavento.

 

Ci sono anche casi di stupro per tortura vedi lo “stupro politico” uno dei casi più conosciuti in Italia si riferisce allo stupro politico di Franca Rame.

 

Sono molteplici le attività di tortura e le loro motivazioni nascono sopratutto per negare le pari opportunità, comunque tali attività finiscono purtroppo con l’affiancare situazioni di stupro:

 

-Violenza Domestica: sono almeno il 20% nel Mondo le donne che subiscono violenze per svariati motivi tra le mura di casa.

 

-Lavoratrici Domestiche: casi di violenza tra datori di lavoro e loro sono ben noti in cambio di lavoro e ricatti sul permesso di soggiorno.

 

-Matrimoni Forzati: episodi di violenze e maltrattamenti nascono in questi casi dopo il matrimonio

che nel caso resta anche una violazione di diritto umano, visto che i rapporti sessuali sono senza consenso.

 

-Delitti d’ Onore: aggressioni per motivi di onore con conseguente disonore e allontanamento da parte della famiglia della vittima, ci sono anche casi che finiscono in tragedia.

 

-Torture da parte di attori statali, gruppi armati.

 

-Torture di donne in custodia.

 

-Torture nei conflitti armati.

 

-Donne comprate e vendute.

 

-Tradizioni culturali come le mutilazioni genitali.

 

Resta comunque impressionante che tra le prime cause di morte e di invalidità per le donne tra i 15 e i 44 anni nel Mondo ci sia la violenza ai primi posti. Ancora più del cancro, la malaria, e gli incidenti stradali, e pensate persino della guerra. Dato proveniente dalla Harvard University e pubblicato dal Panos Institute di Londra, un organizzazione governativa che si occupa dei problemi globali e dello sviluppo.

 

 

EFFETTI DI UNA VIOLENZA SESSUALE

 

La violenza comunque si manifesti, produce un trauma profondo che colpisce molti aspetti della vita, della persona e delle relazioni.

Le reazioni variano da persona a persona, spesso difficili da comprendere e da accettare, per chi le vive sorpendono o sono insormontabili.

Sono sottili e invisibili all’esterno, ingigantedosi tutto di un tratto in alcuni momenti della vita; possono spaventare o non avere senso, fare sentire strani, ma tutte le reazioni sono normali ed hanno un senso se adeguatamente trattate e possono avere anche una durata limitata nel tempo.

Dopo un trauma del genere non esiste una risposta univoca al problema, c’e’ chi reagisce subito e chi ha bisogno di tempo.

Nelle prime fasi si riferisce:

 

-Shock

-Confusione

-Ansia

-Insensibilità/ Intorpimento

 

C’e’ chi nega l’accaduto o minimizza l’intensità della vicenda, molto spesso nel caso si conosca l’aggressore.

 

Nei primi giorni e settimane si sperimenta emozioni nuove intense e imprevedibili, il ricordo dell’ accaduto si ripresenta in modo spontaneo in più riprese generando anche incubi.

Molte donne riferiscono difficoltà nel dormire e concentrarsi, altre riferiscono sintomi più gravi che impediscono di chiedere aiuto e tendono a nascondere il fatto ad amici o parenti.

E’ il caso definito Sindrome acuta da stress (Acute Stress Disorder ASD):

 

-Sentirsi intorpiditi e distaccati, come un sogno, percezione del mondo esteriore strana e irreale

-Difficoltà nei ricordi dell’aggressione

-Rivivere l’accaduto in maniera ossessiva attraverso ricordi e incubi

-Evitare luoghi o cose che ricordano l’aggressione

-Ansia crescente

 

Altre reazioni:

 

-Depressione Grave: (Major Depressive Disorder MDD) per 1/3 delle vittime con il conseguente 17% dei suicidi

 

-Rabbia: che può interferire con il processo di guarigione, anche se dopo un evento del genere è una reazione sana e normale

 

-Senso di vergogna e colpa: situazione comune dove si biasima sopratutto stessi nel caso che l’aggressore sia un conoscente o non si riceva aiuto da persone vicine o autorità, può anche impedire di raccontare la vicenda

 

-Problemi sociali e relazionali: stati di ansia o continua depressione che influiscono nella vita sociale con conseguente perdita di rendimento anche nel lavoro, e mancanza di attenzione verso se stessi e la famiglia

 

-Problemi sessuali: arrivare ad evitare ogni tipo di contatto, rifiutare il proprio partner, temere l’atto sessuale

 

-Alcool e droga: chi sopravvive ad uno stupro ha 3-4 volte di possibilità in più alla media di fumare marjuana, 6 volte di far uso di cocaina, 10 volte per usare droghe più pesanti.

 

 

Molto spesso chi ha subito un trauma riesce a mettere in atto strategie difensive contro il dolore, talune però, al momento efficaci, possono essere la base di veri e propri disagi.

L’assunzione di sostanze stupefacenti per calmare l’ansia, l’uso di medicinali, sono alcune di queste ma col tempo finiscono le energie per affrontare il problema reale.

Anche l’oblio e la minimizzazione sono delle soluzioni, ma col tempo se è mancato un giusto sostegno si svilupperanno disturbi più evidenti quali: attacchi di panico, fobie,disturbi alimentari e del sonno, malesseri e malattie psicosomatiche, dipendenza da sostanze.

E’ ciò che viene definito col termine di sindrome post-traumatica (Post Traumatic Stress Disorders PTSD).

 

Ne conviene che per tutti coloro che hanno subito una violenza è consigliabile rivolgersi a centri specializzati in materia, e cercare di chiedere aiuto a persone/medici e organizzazioni competenti.

 

ALTRI TIPI DI VIOLENZE

 

Si può considerare violenza ogni abuso di potere e controllo che si manifesti attraverso sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico.

Questi tipi di violenza si possono manifestare in modo isolato o spesso combinato, ognuna può aprire la strada a l’altra sopratutto nel caso che a compierla sia una persona da noi conosciuta.

 

Violenza fisica: contro di te, il tuo corpo, cose di tua proprietà

Aggressioni evidenti come calci, pugni o spinte, aggressioni sottili rivolte a cose cui tieni come animali, oggetti, vestiti, ai mobili in casa, a qualcosa a te necessario come documenti.

Dimostrazioni di forza ecrudeltà.

 

Violenza Psicologica: ogni mancanza di rispetto che offende e mortifica il tuo equilibrio mentale

 

Critiche costanti, umiliazioni, prese in giro, insulti; Controllo degli spostamenti, inseguimenti; impedire di vedere qualcuno (amico o familiare), minacce di fare del male a chi vuoi bene. In alcuni casi la minaccia è rivolta dall’aggressore verso se stesso, fare credere di uccidersi no si accetta le sue condizioni o non si obbedisce a i suoi ordini.

 

Violenza sessuale: vedi precedenti capitoli,

 

Resta da aggiungere che la legge può riconoscere un atto violento un rapporto sessuale senza il proprio consenso anche nella coppia, e che nel caso di un abuso, non necessariamente si deve essere vittime ma si può anche essere costretti ad assistere un atto di violenza.

Nel caso di bambini/e spesso la VS inizia con giochi fino al coinvolgimento sessuale, anche in modo indiretto.

 

Violenza economica: ogni forma di controllo sulla tua autonomia economica

 

Sabota i tuoi tentativi di trovare un lavoro, non ti permette di avere nessun c/c, tiene all’oscuro ogni tipo di entrata economica, chiede di firmare documenti senza molte spiegazioni, si appropria dei tuoi averi.

 

“LE PRECEDENTI VIOLENZE SONO RIVOLTE MOLTO SPESSO A DONNE E MINORI, E SONO DI FATTO RITENUTE UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI”.

 

 

DENUNCE PER VIOLENZA SESSUALE

 

La quasi totalità delle violenze sessuali non è denunciata da parte della vittima, in particolare se le violenze sono subite da un non partner. Alcune ragioni sono la paura di essere giudicate o trattate male, la vergogna, l’ autocolpevolizzazione; un ruolo importante sta anche nella sfiducia delle istituzioni per il più del 10% delle vittime.

 

 

LEGGI SULLA VIOLENZA SESSUALE

 

L’articolo che sanziona il reato di VS è il 609-bis del codice penale con la reclusione da 5 a 10 anni.

 

In alcuni casi la pena va dai 6 ai 12 anni se la violenza e commessa:

 

-Nei confronti di una persona che non ha compiuto i 14 anni,

-Con l’uso di armi o sostanze alcoliche,narcotiche, stupefacenti, o altro gravemete lesivo della salute della persona offesa

-Da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricati di servizi pubblici

-Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole si l’ascendente, il genitore adottivo, il tutore.

 

Si può fare rientrare nelle sopraindicate categorie l’indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica di questo traendolo in inganno.

Un’altra aggravante può essere l’aver commesso il fatto in gruppo (art. 609 octies): i coautori sono puniti con la reclusione dai 6 ai 12 anni; Sui minori di anni 10 la pena va dai 7 ai 14 anni di reclusione.

 

Gli art. 609-bis e seguenti del codice penale italiano puniscono non solo lo stupro- inteso come congiunzione carnale non consensuale- ma più in generale qualsiasi limitazione dell’autodeterminazione sessuale della persona offesa.

 

Art 609-bis del Codice Penale Italiano:

 

“ Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

(Art. aggiunto dell’art.3, L. 15febbraio 1996, n.66).

 

 

TRACCIE E PRECEDENTI STORICI

 

Lo stupro, in realtà ha una storia arcaica e una discendenza storica secolare.

Fin dall’antichità sino al medioevo esiste già come reato ma era considerato di tipo minore, in quanto rivolto verso le donne o le ragazze le quali erano considerate proprietà dell’uomo.

La pena pertanto si tramutava in una misera multa da pagare al padre o al marito della vittima, successivamente il risarcimento fu previsto anche per la donna vittima dell’abuso.

 

Le citazioni in merito sullo stupro o affini ci sono nella Bibbia Deuteronomio , 22,23-29 che confermano e descrivono tra l’altro una delle prime forme di risarcimento della donna, intesa come Matrimonio Riparatore, il quale consisteva nel matrimonio tra vittima e aggressore ai fini del proscioglimento del reato.

In modo tale da permettere alla vittima di ricostruire il proprio onore, e permettendo cosi la sua tutela e la capacità di avere un marito cosa che non sarebbe stata possibile per chi ha subito una violenza. La Bibbia menziona anche lo stupro di guerra, vedere anche Sam, 13:11-14 .

 

Anche in Italia è esistito il matrimonio riparatore e non solo in tutta la cultura occidentale, questo si e prolungato nei tempi fin al 1981 con l’art. 544 del codice penale che permetteva all’accusato di violenza carnale, anche su minori di estinguere il reato nel caso di matrimonio con la persona offesa.

 

Oltre ad alcuni versetti della Bibbia, nella storia mondiale abbiamo avuto molti miti sia greci che romani che hanno presentato scene di rapimenti seguiti da stupri.

 

In alcuni casi si parla di matrimonio per rapimento es. in Grecia il rapimento di Persefone da parte di Ade, di Cassandra da parte Aiace di Locride, di Polissena da parte di Achille, senza contare le donne prese con forza da Zeus.

 

Possiamo anche menzionare l’evento storico tra Romani e Sabini dove i Sabini combatterono i Romani per riprendersi le donne rapite e stuprate dai romani per ripopolare la città.

Evento più volte ricordato e anche rappresentato da alcuni artisti e scultori tra cui ricordiamo il “Ratto delle Sabine” di Giambologna del 1583.

 

Nella Bisanzio cristiana, secondo le Istituzioni di Giustiniano, lo stupro era considerato una violenza pubblica e non privata punita con la morte.

 

Comunque al di là dei numerosi esempi storici lo stupro ha da sempre accompagnato le realtà pastorali e contadine sia nella cultura occidentale che in quella orientale, esso stesso strumento di offesa e umiliazione, di conquista di una donna o della ricchezza della sua famiglia; a volte gli stupri erano elementi strategici per permettere, anche grazie al matrimonio riparatore, di usufruire di ricchezze o accedere a territori, che altrimenti taluno non avrebbe potuto dominare.

 

In Italia lo stupro era classificato come un delitto alla “morale pubblica e il buon costume” ed inserito tra i “delitti alla morale familiare” dal Codice Rocco, tra l’altro questi ammetteva il matrimonio riparatore con l’art 544.

 

Il passaggio di classificazione iniziò solo nel 1981 con l’ art.1 legge 442 che abolisce la facoltà di cancellare una violenza sessuale con un matrimonio, che abrogò quindi l’art 544.

 

Fino al 1996 in Italia è rimasto in Vigore la sezione del Codice Rocco dove ancora si ledeva solo la moralità, fu solo la legge numero 66 del 15 febbraio 1996 che fece cambiare le cose, qui si afferma che lo stupro è un crimine contro la persona, che viene coartata nella sua libertà, e non contro la morale pubblica.

 

Tra gli episodi di stupro più significativi rimasti nella storia Italiana ci sono stati lo Stupro Politico di Franca Rame con sequestro avvenuto nel 1973, e Franca Viola una ragazza siciliana che negli anni ’60 rifiutò un matrimonio riparatore e divenne simbolo di una rinascita femminista, lo stupro di Maria Goretti, divenuta Santa, che ha soli 12 anni fu stuprata e pugnalata a morte nel 1890.

 

Il primo programma televisivo che trattò lo stupro e fece scalpore in Italia, fu Processo per stupro del 1978 registrato in un tribunale di Latina, dove la vittima era una ragazza di 18 anni che accusava quattro aggressori di violenza carnale.

 

 

 

STATISTICHE STUPRI

 

Secondo alcuni dati dell’ ISTAT legati ad un aricerca svolta nel 2004 dove si distingue tra violenze sessuali e molestie sessuali ( verbali, telefoniche, pedinamenti, donne toccate o baciate contro la volontà)

 

 

  • Donne tra i 14e 59 anni che dichiarano di aver subito nel corso della loro vita almeno una volta subito una violenza tentata o consumata sono 620.000. Sono invece 10.286.000, le donne che dichiarano di avere subito molestie a sfondo sessuale; nel 4,5% sono molestie di natura fisica.
  • La maggior parte delle violenze sessuali avviene ad opera di conoscenti il 23,5% amici, il 15,3% colleghi o datori di lavoro. Quelle da parte dei coniugi, ex, sono il 5,3% del totale, gli estranei sono il 18,3%, il 14,2% conoscenti occasionali.
  • Soltanto il 7,4% delle donne che dichiara di avere subito violenza tentata o consumata nel corso della vita afferma di avere denunciato il fatto.

 

Negli Stati Uniti:

Ogni due minuti di media una persona è aggredita sessualmente.

Una persona su sei è stata vittima di stupri, tentati stupri, molestie e il 10% di queste sono uomini.

 

 

IL TERMINE “ABUSO SESSUALE”

 

Per Abuso sessuale si intende il coinvolgimento in attività sessuali, fisiche o psicologiche, di una persona non in grado di scegliere:

 

  • Perchè sottoposta a costrizione fisica e/o psicologica.
  • Perchè non consapevole delle proprie azioni (età, condizione psico-fisica).

 

Sono dunque abusi sessuali sopratutto la congiunzione carnale, ma anche l’induzione a ogni tipo di atto sessuale di una persona che non è in grado di scegliere.

 

 

 

PERCHE’ AGISCE LO STUPRATORE

 

Le motivazioni psicologiche che sono alla base delle azioni degli stupratori possono essere diverse, pur conducendo tutte a manifestazioni di violenza che possono avere esiti drammatici.

 

Uno stupratore può agire:

 

-Per rabbia;

Nell’atto dello stupro, l’agente manifesta e scarica impulsivamente sensazioni di rabbia e frustrazione che possono avere origine da rapporti problematici con donne diverse da quelle della vittima effettiva (la madre, la moglie, la compagna). In questi casi, difficilmente lo stupratore prova un vero e proprio piacere sessuale compiendo il reato, ma riesce a liberare la rabbia repressa attraverso un atto di violenza la cui intensità può essere persino superiore al necessario.

 

-Per dominazione;

 I sentimenti di vulnerabilità e di impotenza dello stupratore vengono compensati da un atto di sottomissione della vittima, che viene messa in condizione di essere totalmente alla sua mercé, senza alcuna possibilità di ribellarsi. Al contrario di quanto accade nello stupro motivato da sentimenti di rabbia, in questi casi gli stupri sono perlopiù premeditati dall’aggressore.

 

 

-Per sadismo;

Sia la rabbia che la dominazione vengono “liberati” attraverso il piacere sessuale che prova l’aggressore nel brutalizzare, quasi sempre premeditatamente, la sua vittima.

 

-Per opportunità;

L’aggressore, che in ogni caso cova uno dei sentimenti sopradescritti, agisce in conseguenza delle opportunità che gli vengono profilate, ad esempio durante una rapina o un furto.

 

 

COME AGISCE LO STUPRATORE

 

Sia che egli abbia scelto la sua vittima e quindi premeditato l’atto di violenza, o che si trovi a compiere l’atto in una circostanza occasionale, lo stupratore farà sempre in modo che la vittima sia isolata e incapace di reagire o di attirare l’attenzione su di sé.

Dopo avere individuato la sua vittima, egli cercherà di entrare in contatto con lei, conquistare la sua fiducia per poi agire “a sorpresa”, in situazioni di isolamento e di vulnerabilità che consentano di sopraffarla fisicamente.

Al termine dello stupro vero e proprio, l’uomo potrà scegliere se accanirsi ulteriormente sulla vittima o se eliminarla fisicamente.

 

 

COME DIFENDERSI

 

Individuare il profilo psicologico dell’aggressore, ovvero riconoscerne le motivazioni e prevenire le mosse rappresenta di per sé un buon punto di partenza per una strategia difensiva.

La possibilità, da parte della vittima, di scongiurare l’atto di violenza o limitarne le conseguenze dipenderà anche dalle circostanze in cui esso avviene, dalle opportunità che si profileranno rispetto ad una azione difensiva e le capacità personali.

E’ quindi importante sottolineare che la capacità di prevenzione, resta la migliore difesa possibile, ma che a volte non basta.

Lo studio e la pratica di un corso di autodifesa ben strutturato, dove si imparano tecniche attive (Arti Marziali) può affiancare gli strumenti cognitivi che permettono di riconoscere la tipologia del molestatore e di tentare difese, specialmente se impossibilitati ad agire fisicamente di tipo psicologico, attraverso l’apprendimento di tecniche dissuasive.

Queste ultime rappresentano, come già sottolineato, il miglior modo di resistenza “passiva” che si aggiungono, rispetto ai comportamenti da adottare in caso di aggressione fisica, a quelli di resistenza “attiva”, affrontare fisicamente l’aggressore, o tentare di fuggire, e alla sottomissione, finalizzata alla sopravvivenza sopratutto di fronte ad una situazione che non presenta alcuna via di uscita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA :

LEGGI E STATISTICHE

 

 

La violenza sessuale


Alcune forme di coercizione sessuale — penetrazione forzata (stupro), molestia sessuale (contatti sessuali forzati) — sono riconosciute come un crimine dalla maggior parte dei sistemi legali. Tuttavia, lo stupro e le molestie sessuali sono crimini che non vengono denunciati in misura adeguata. Il basso numero di denunce è la conseguenza di molti fattori, compresa la riluttanza a svelare l’episodio ed a parlarne con altri, la paura di rappresaglie o di un danno alla propria reputazione, la vergogna, la mancanza di fiducia nella capacità e nella volontà della polizia e del sistema giudiziario di risolvere il caso e portare il responsabile davanti alla giustizia. Di conseguenza, le statistiche basate sugli archivi criminali della polizia sono di utilità limitata per valutare la portata di questo problema.

Anche se le percentuali sono sotto-stimate, sembra che alcuni paesi attribuiscano effettivamente una priorità all’elaborazione di statistiche sula violenza sessuale. La quinta ricerca dell’ONU sulle tendenze in materia di criminalità e sulle operazioni dei sistemi di giustizia penale, condotta nel 1993, ha scoperto che la percentuale di paesi che fornivano statistiche sulle condanne per stupro era più alta rispetto ad altri crimini; il 60 per cento dei paesi indagati disponeva di statistiche relative alle condanne per stupro, in confronto al 56 per cento per le condanne per furto(a).

Un’analisi compiuta dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) sulle statistiche in materia di stupro basate sui rapporti di polizia e dei tribunali giudiziari ha scoperto che, in 9 su 12 paesi in via transizione, le denunce di stupro erano diminuite tra il 1989 ed il 1997(b). L’UNICEF ha stabilito che il calo registrato esprimeva una diminuzione delle denunce di stupro e non degli stupri commessi. In metà dei paesi analizzati dalla ricerca, era diminuito anche il numero di condanne per stupro.

Le ricerche sulla vittimizzazione, la fonte principale di dati sul crimine, misurano le esperienze della popolazione con il crimine e spesso possono fornire dati più attendibili sull’incidenza della vittimizzazione sessuale. Eppure, il modo in cui vengono gestite le ricerche sui crimini di natura sessuale — ad es. il linguaggio delle domande, la presenza o meno di altri familiari durante l’intervista — incide in modo significativo sui risultati delle ricerche stesse.

Le domande sulle agressioni sessuali, compresi lo stupro, il tentato stupro e gli atti di libidine violenta e le molestie sessuali, sono state incluse all’interno della terza ricerca internazionale sulle vittime della criminalità, intrapresa nel 1996-1997. La ricerca è stata portata avanti prevalentemente nelle aree urbane di 11 paesi sviluppati, 14 paesi in via di sviluppo e 20 paesi in via di transizione. I risultati indicano che le donne che avevano subito una violenza sessuale andavano dall’1 all’8 per cento nelle sei città analizzate dell’America Latina, dall’1 al 5 per cento nelle sei città africane, e da meno dell’1 per cento al 3 per cento in sei città dell’Asia. Nel rapporto della ricerca, l’Istituto di Ricerca Inter-regionale sul Crimine e la Giustizia delle Nazioni Unite (UNICRI) ha avvertito che questi risultati aiutano a svelare la portata “ampia”, piuttosto che quella “reale”, della vittimizzazione delle donne. L’UNICRI ha anche indicato che, in media, nei paesi in questione, un quarto dei tentativi di stupro ed un terzo degli stupri veniva denunciato alla polizia(c).

Gli abusi sessuali durante l’infanzia vengono solitamente perpetrati da parenti stretti, insegnanti o altre persone che abbiano un’autorità su bambini e bambine. Secondo le ricerche condotte in 19 paesi, comprese 10 ricerche nazionali, i livelli di abuso sessuale oscillano dal 7 al 36 per cento per le bambine e dal 3 al 29 per cento per i bambini. In generale, le bambine erano vittime di abusi sessuali con una frequenza di 1,5 —3 volte superiore rispetto ai bambini(d). L’abuso sessuale sull’infanzia può avere conseguenze a lungo termine sulla salute fisica e psicologica delle vittime, e può portarle a mettere in atto comportamenti sessuali ad alto rischio in fasi successive della vita(e).

In una ricerca a Kingston, Giamaica, su un campione casuale di 452 bambine dai 13 ai 14 anni, il 17 per cento riferiva di aver subito uno stupro o un tentato stupro, metà delle quali prima di aver compiuto 12 anni(f). Da una ricerca condotta a Ginevra nel 1996 su un campione casuale di studenti della nona classe, emergeva che il 20 per cento delle ragazze ed il 3 per cento dei ragazzi riferiva di aver vissuto almeno un episodio di abuso sessuale che implicava un contatto fisico(g).

Per una vasta percentuale di donne, il primo rapporto sessuale non è consensuale. In una ricerca tra le donne dai 20 ai 22 anni a Dunedin, in Nuova Zelanda, il 7 per cento riferiva che il primo rapporto sessuale era stato forzato(h). Nel 1993, una ricerca sulle studentesse keniote e mozambicane dai 12 ai 24 anni ha scoperto che per l’8 per cento delle ragazze intervistate il primo rapporto sessuale era stato forzato(i). In una ricerca nazionale sulla crescita delle famiglie condotta negli Stati Uniti nel 1995, il 9 per cento delle donne definiva il primo rapporto sessuale come “non volontario”. Alle intervistate che riferivano di aver avuto il primo rapporto sessuale dopo i 15 anni e lo avevano definito “volontario” è stato chiesto di dare un voto, su una scala da 1 a 10, al grado di “volontarietà” del primo rapporto (essendo 1 l’estremo più basso): il 26 per cento ha dato un voto inferiore a 5 ed il 7 per cento ha dato un voto pari ad 1(l).

  • Tratto da The world’s women 2000. Trends and statistics”, a cura dell’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, New York 2000. Versione

 

 

 

 

 

DAL NOSTRO CODICE PENALE:

Legge numero 66 del 15 febbraio 1996Norme contro la violenza sessualeArt.1.
1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530,539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
Art.2.
1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge

Art.3.


1. Dopo l’articolo 609 del codice penale � inserito il seguente:
“art.609-bis (violenza sessuale). – chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorit�, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali � punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorit� fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravit� la pena � diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Art.4.


1. Dopo l’articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, � inserito il seguente:
“art.609-ter (circostanze aggravanti). – la pena � della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualit� di pubblicoufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libert� personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena � della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto � commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

Art.5.


1. Dopo l’articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, � inserito il seguente:
“art.609-quater (atti sessuali con minorenne). – soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore � affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Non � punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di et� tra i soggetti non � superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravit� la pena � diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

Art.6.


1. Dopo l’articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, � inserito il seguente:
“art.690-quinquies (corruzione di minorenne). – chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, � punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Art.7.

 


1. Dopo l’articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, � inserito il seguente:
“art.609-sexies (ignoranza dell’et� della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonch� nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non pu� invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’et� della persona offesa”.
Art.8.

 


1. Dopo l’articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, � inserito il seguente:
“art.609-septies (querela di parte). – i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela � di sei mesi.
La querela proposta � irrevocabile.

Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis � commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto � commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore � affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto � commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto � connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;

5) se il fatto � commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma”.

Art.9.


1. Dopo l’articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, � inserito il seguente:
” art.609-octies (violenza sessuale di gruppo). – la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di pi� persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo � punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena � aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.

La pena � diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena � altres� diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112″.

Art. 10.


1. Dopo l’articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della presente legge, � inserito il seguente:
“art.609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). – la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potest� del genitore, quando la qualit� di genitore � elemento costitutivo del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa”.

Art.11


1. Dopo l’articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, � inserito il seguente:
“art.609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne d� notizia al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne � assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorit� giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne � assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altres� l’autorit� giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.

Art.12.


1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale � aggiunto il seguente:
“Titolo II- bis – delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza – art.734-bis (divulgazione delle generalit� o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). – chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalit� o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, � punito con l’arresto da tre a sei mesi”.
Art.13.

 


1. All’articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 � inserito il seguente:
“1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1″.
2. All’articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 � inserito il seguente:

“2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti”.

Art.14.


1. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 � inserito il seguente:
“3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393, comma 2-bis”.
2. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 � aggiunto il seguente:

“5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalit� particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

A tal fine l’udienza pu� svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilit� di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio � anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione � disposta solo se richiesta dalle parti”.

Art.15.


1. All’articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 � inserito il seguente:
“3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa pu� chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso.
Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa �minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualit� della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.

Art.16.
1. L’imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale � sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalit� del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Art.17.


1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole:
“per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonch� per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice
penale” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonch� per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale”.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sar� inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. � fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE

Art. 575 Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo e’ punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 Circostanza aggravanti. Pena di morte

. Si applica la pena di morte (1) se 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61; 2) contro l’ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando e’ adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e’ premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) nell’atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521. E’ latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61. (1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 e’ commesso: 1) contro l’ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61. La pena e’ della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e’ commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e’ determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e’ punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo’ essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale (1). (1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.

Art. 579 Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui e’ punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto e’ commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un’altra infermita’ o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, e’ punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e’ minore degli anni quattordici o comunque e’ priva della capacita’ d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.

Art. 581 Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino da € 258,00 a € 2.582,00 Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto e’ punibile a querela della persona offesa (1). (1)Articolo cosi’ modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e’ stato successivamente cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale e’ grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacita’ di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e’ una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto (1). La lesione personale e’ gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacita’ di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta’ della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l’aborto della persona offesa (1). (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter Pena accessoria

La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 583-quater Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive

Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

Art. 584 Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e’ punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 585 Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 576; ed e’ aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 577, ovvero se il fatto e’ commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per “armi” s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e’ l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e’ dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 586 Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 587 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 588 Rissa

Chiunque partecipa a una rissa e’ punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e’ della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di piu’ persone, ovvero di morte di una o piu’ persone e di lesioni di una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni dodici (1). (1) Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e’ punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione e’ grave la pena e’ della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e’ gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).

Nel caso di lesioni di piu’ persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo’ superare gli anni cinque. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (3)

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).

(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296. (2) Comma cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. (3) Comma cosi’ sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 590 bis Computo delle circostanze (1)

Quando ricorre la circostanza di cui all’art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita’ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

(1) Articolo inserito dall’art.1, comma 1, lett. e) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena e’ della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e’ da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.

Art. 592 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 593 Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE

Art. 594 Ingiuria

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro cinquecento. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e’ della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro mille, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di piu’ persone.

Titolo del collegamento=====Art. 595 Diffamazione ===== Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro mille. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro duemila. Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro mille. Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 596 Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non e’ ammesso a provare, a sua discolpa, la verita’ o la notorieta’ del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri’ d’onore il giudizio sulla verita’ del fatto medesimo. Quando l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita’ del fatto medesimo e’ pero’ sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa e’ un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e’ tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita’ o la falsita’ del fatto ad esso attribuito. Se la verita’ del fatto e’ provata o se per esso la persona, a cui il fatto e’ attribuito e’, per esso condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore della imputazione non e’ punibile, salvo che i modi usati non rendano per se’ stessi applicabili le disposizioni dell’articolo 594, comma primo, ovvero dell’articolo 595 comma primo (1). (1) Articolo cosi’ modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288.

Art. 596 bis Diffamazione col mezzo della stampa

Se il delitto di diffamazione e’ commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.

Art. 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato

I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa. Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facolta’ indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresi’ in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facolta’ indicata nel capoverso dell’articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.

Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorita’ giudiziarie o amministrative

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorita’ giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorita’ amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il giudice, pronunciando nella causa, puo’, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e’ fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Art. 599 Ritorsione e provocazione

Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puo’ dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non e’ punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

Capo III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE

Sezione I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

Art. 600 Riduzione in schiavitu’

[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [II].La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [III]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Art. 600-bis Prostituzione minorile(1)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937.

Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.(2)

Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.(2)

Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.(2)

(1)Art.inserito ex l. 3/8/1998 n.269;(2)Comma secondo così sostituito ex l. 6/2/2006 n.38

Art. 600-ter.Pornografia minorile(1)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.(2)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.(2)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)

(1)Art. inserito ex l. 3/8/1998 n.269; (2)Commi inseriti ex l. 6/2/2006 n.38

Art. 600-quater.Detenzione di materiale pornografico(1)(2)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549.

La pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

(1)Art. inserito ex l. 3/8/1998 n.269; (2) Art. sostituito ex l. 6/2/2006 n.38

Art. 600-quater.1.Pornografia virtuale(1)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(1)Art. inserito ex l.6/2/2006 n.38

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita’ di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita’ e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni

(1)Art. inserito ex l.6/2/2006 n.28

Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se e’ commesso in danno di minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e’ ridotta da un terzo alla meta’ per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta’”.

Art. 600-septies. Pene accessorie

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e’ sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche’ la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio- televisive”.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori

Art. 601 Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (1).

Art. 602 Alienazione e acquisto di schiavi

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. (1).

Art. 603 Plagio

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1). (1) Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimita’ di questo articolo.

Art. 604 Fatto commesso all’estero in danno di cittadino italiano

[I]. Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta dal Ministro di grazia e giustizia (2)(3).

Sezione II: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ PERSONALE

Art. 605 Sequestro di persona

[I]. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [ 289-bis, 630] (1). [II]. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente [ 540; 75 c.c.] o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale [ 357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [ 323, 606].

Art. 606 Arresto illegale

[I]. Il pubblico ufficiale [ 357] che procede ad un arresto [ 379-382, 385 c.p.p.], abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).

Art. 607 Indebita limitazione di liberta’ personale

[I]. Il pubblico ufficiale [ 357], che, essendo preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena [ 17] o di una misura di sicurezza [ 215 comma 2], vi riceve taluno senza un ordine dell’Autorità competente [ 94 att. c.p.p.; 214 coord. c.p.p.], o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità [ 98 comma 1 att. c.p.p.], ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).

Art. 608 Abuso di autorita’ contro arrestati o detenuti

[I]. Il pubblico ufficiale [ 357], che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente [ 277, 285 comma 2, 656 comma 5 c.p.p.], è punito con la reclusione fino a trenta mesi. [II]. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale [ 357], rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita (1).

Art. 609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

[I]. Il pubblico ufficiale [ 357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione [ 247-249, 250 comma 3, 252, 352 c.p.p.; 79 att. c.p.p.] o un’ispezione personale [ 245 c.p.p.; 79 att. c.p.p.], è punito con la reclusione fino ad un anno (1).

 Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo aggiunto dell’art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 ter Circostanze aggravanti

La pena e’ della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualita’ di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta’ personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena e’ della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni Non e’ punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i soggetti non e’ superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita’ le pena e’ diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 sexies Ignoranza dell’eta’ della persona

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche’ nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa. Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609-septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. La querela proposta e’ irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis e’ commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto e’ commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e’ connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto e’ commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma. Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu’ persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena e’ aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena e’ diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e’ altresi’ diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112. Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa. Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 4) La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori

Art. 609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza effettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorita’ giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e’ assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi’ l’autorita’ giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. Articolo aggiunto dall’art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Sezione III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ MORALE

Art. 610 Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e’ aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Art. 611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato e’ punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena e’ aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Art. 612 Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e’ punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila. Se la minaccia e’ grave, o e’ fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena e’ della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio. Le pena è aumentate se la violenza o la minaccia e’ commessa con armi, o da persona travisata, o da piu’ persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico (esempio. frase non sai chi sono io?), o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia e’ commessa da piu’ di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu’ di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e’, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. (1)

Elemento giuridico che si viola è lo stato d’animo di una persona.

Art. 613 Stato di incapacita’ procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacita’ d’intendere o di volere, e’ punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilita’. La pena e’ della reclusione fino a cinque anni: 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Sezione IV: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA’ DEL DOMICILIO

Art. 614 Violazione di domicilio

Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, e’ punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volonta’ di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. La pena e’ da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto e’ commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e’ palesemente armato.

Art. 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalita’ prescritte dalla legge, la pena e’ della reclusione fino a un anno.

Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.

Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e’ punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita’ di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e’ palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita’ o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e’, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio (1). (1)Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e’ punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena e’ della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, e’ punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni (1). (1)Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Sezione V: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA’ DEI SEGRETI

Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e’ punito, se il fatto non e’ preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1). (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato (1). (1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.

Art. 617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d’intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.

Art. 617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e’ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.

Art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita’; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1)Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

Art. 619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualita’, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

Art. 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualita’, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione e’ interceduta, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e’ considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1). Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. (1) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 622 Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se dal fatto puo’ derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

Art. 623 bis Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati (1). (1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Estratto da “http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Penale/Libro_II/Titolo_XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “TUTTI I DATI LE INFORMAZIONI E LE STATISCTICHE CONTENUTE NEL FASCICOLO, SONO STATE SELEZIONATE E RICAVATE DA UNA RICERCA INDIVIDUALE, MEDIANTE LA QUALE SONO STATI UTILIZZATE INFORMAZIONI PRIVATE RESE DI PUBBLICO DOMINIO, CHE POSSONO ESSERE DISTRIBUITE E MODIFICATE CITANDO LA LORO PROVENIENZA.

 

PERTANTO E’ NECESSARIO SOTTOLINEARE LE FONTI UFFICIALI:

 

IL SITO DI WIKIPEDIA, L’ARTICOLO DI FOCUS DEL MESE DI APRILE 2009, IL CODICE PENALE ITALIANO, LE STATISTICHE ISTAT SUI DATI DELLA SICUREZZA NEL PAESE DAL 2004 AL 2007, PANOS INSTITUTE, ARTICOLI DI REPUBBLICA SEZIONE VOLONTARIATO, INFORMAZIONI REDATTE DA CENTRI SPECIALIZZATI IN STUPRI E MALTRATTAMENTI, AMNESTY PISA, AMNESTY ITALIA, AMNESTY INTERNATIONAL, COMMISSIONE ITALIANA PER LA PARI E LE PARI OPPORTUNITA’, CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONI UNITE, “LO STUPRO” MONOLOGO DI FRANCA RAME, IL CORRIERE DELLA SERA GIUGNO 2008, AMNESTY INTERNATIONAL CHINA, LA SACRA BIBBIA EDIZIONE CEI, ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LE DONNE, INDAGINI MULTISCOPO DELL’ISTAT, ARTICOLO DI RAINEWSNET DEL NOVEMBRE 2006, RAPPORTO DEL BUREAU OF JUSTICE STATISTICS DEGLI STATI UNITI 2000, TESTI TRATTI DAL SISTEMA ITALGIURIEWEB DEL CED CORTE DI CASSAZIONE, NATIONAL CENTER FOR PTSD”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TESI/FASCICOLO E’ STATA REDATTA PER L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “FIGHT CLUB” DI FIRENZE, DALL’ ISTRUTTORE DI DIFESA PERSONALE METODO KRAV MAGA GIANMARCO MORETTI, CON LA FUNZIONE DI DIVULGARE INFORMAZIONI E DATI INERENTI AL FENOMENO DELLO STUPRO DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE E QUINDI APOLITICO ,APARTITICO.

 

 

 

 

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Ecco come si faceva una volta questo vecchio mestiere:

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